Abolizione Tasi per l’abitazione principale

L’abolizione TASI è stata introdotta con l’ultima legge di Stabilità.

Le abitazioni principali con le relative pertinenze dal 1° gennaio 2016 non sono più soggette alla TASI. Non godono dell’agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Quindi, considerando che ai fini IMU le abitazioni principali già non versavano alcuna imposta dallo scorso anno, non è dovuto alcun acconto entro il 16 giugno 2016 ai fini IMU e TASI per le abitazioni principali accatastate nelle altre categorie (A/2, A/3, A/4 ecc.).

Unità immobiliari che godono dell’abolizione Tasi

La TASI, tasa sui servizi indivisibili, in particolare non è dovuta:

  • per l’abitazione principale del possessore;
  • per l’unità destinata ad abitazione principale dal locatario (in questo caso solo il proprietario sarà tenuto al versamento nella misura percentuale stabilita dalle delibere comunali o, in mancanza di questa, nella misura del 90%).

I proprietari degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale, invece, sono tenuti al versamento sia dell’IMU che della TASI.

La conferma ufficiale dell’estensione anche per la TASI dell’assimilazione all’abitazione principale prevista per l’IMU è arrivata con una news del Dipartimento delle Finanze pubblicata il 30 maggio 2016. Questa news ha chiarito che la definizione di abitazione principale è la medesima per entrambi i tributi che gravano sulle unità immobiliari, estendendo quindi le assimilazioni previste dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 anche alla TASI.

IMU e TASI quindi, in caso di abitazioni non incluse nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9, non sono dovute anche per:

  • una sola abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, se non locata o data in comodato d’uso;
  • gli appartamenti delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e degli studenti universitari soci assegnatari;
  • le unità immobiliari di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile posseduto, e non locato, dal personale delle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

L’immobile assimilato all’abitazione principale segue lo stesso trattamento delle altre abitazioni principali, ossia:

  • se non è “di lusso” è escluso dal pagamento dell’IMU e della TASI;
  • se è accatastato in A/1, A/8 o A/9 è soggetto ad IMU con l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione previste per l’abitazione principale e/o alla TASI.

Tasi e immobili concessi in comodato immobiliare

L’articolo 1 comma 10 della legge di stabilità 2016 ha previsto, con decorrenza 1º gennaio 2016, un decremento del 50% della base imponibile dell’IMU e della TASI, per le abitazioni (con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai genitori oppure ai figli, destinate ad abitazione principale.

Per i dettagli rimandiamo al nostro articolo Comodato immobiliare.

 

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Abolizione Tasi per l’abitazione principale ultima modifica: 2016-06-07T11:54:40+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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