L’amministratore di sostegno

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dagli articoli 404 e seguenti del codice civile ed è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 6/2004. Lo scopo principale è di assistere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da dar luogo all’interdizione nella gestione dei loro rapporti sia personali sia patrimoniali.

Il detto istituto viene applicato ad un’ampia casistica di stati menomativi dell’autonomia della persona quali:

  • disturbi mentali derivanti dal consumo e dall’abuso di sostanze psicotrope;
  • handicap strettamente fisici con incapacità motoria, ecc.
  • casi di vulnerabilità e fragilità correlate anche all’età avanzata in cui la persona,pur non trovandosi in uno stato di infermità assoluta, non può provvedere ai propri interessi.

Il procedimento

La nomina di amministratore di sostegno può essere chiesta sia dallo stesso interessato (anche se minore) dall’interdetto o dall’inabilitato oltre che dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4°grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini), dagli affini entro il 2°grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal pubblico ministero e dal tutore o curatore (art. 417 c.c.).

Il ricorso va presentato al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato (beneficiando) vive abitualmente. Il giudice designato provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel detto decreto sono indicati gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che lo stesso beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (art. 405 c.c.).

Chi può fare l’amministratore di sostegno?

I criteri per la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sono statuiti dall’art. 408 c.c.: La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata…”.

Pertanto l’incarico di amministratore di sostegno può essere ricoperto dal coniuge, dal convivente, da un parente fino al quarto grado oppure da un estraneo.

Non solo. Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Con le stesse modalità è possibile revocare gli amministratori di sostegno designati. Il giudice tutelare è vincolato dalla designazione dell’amministratore fatta a mezzo di atto pubblico e può essere disattesa solo per gravi motivi.

Quali sono gli effetti dell’amministrazione di sostegno?

Ai sensi dell’art. 405 V comma nn. 3 e 4 del codice civile con il decreto di nomina vengono indicati gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario conserva comunque la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 409, comma 1), nonchè per i normali atti necessari diretti a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409, comma 2).

Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?

Nello svolgimento delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno deve:

  • tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  • deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
  • deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
  • è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

E’ previsto, altresì, che l’amministratore di sostegno sia tenuto periodicamente (annualmente o semestralmente) in base a quanto stabilito dal giudice tutelare, a presentare al medesimo una relazione contenente l’attività svolta e la descrizione dettagliata delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, nonché rendere il conto della propria gestione economica.

Autorizzazione del giudice tutelare: quando occorre?

L’autorizzazione del giudice tutelare è necessaria per gli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione, in quanto occorre una valutazione di merito da parte dell’autorità giudiziaria al fine di valutare l’effettiva corrispondenza fra l’atto e l’interesse del minore sia sotto il profilo della necessità e/o dell’utilità per il minore.

Pertanto non è possibile per i tutori, senza l’autorizzazione del giudice tutelare:

  • acquistare beni, ad eccezione dei mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
  • riscuotere capitali;
  • effettuare transazioni o compromessi;
  • consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
  • assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  • stipulare mutui;
  • accettare eredità o rinunciarvi;
  • accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
  • fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

L’amministratore di sostegno ha diritto ad un compenso?

L’incarico di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito. Tuttavia, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il giudice tutelare può riconoscere all’amministratore un equo indennizzo per l’attività svolta.

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L’amministratore di sostegno ultima modifica: 2018-12-15T11:22:49+02:00 da Marzia Passerini
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