L’art. 1754 del codice civile definisce il mediatore come “…colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un “affare”, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza, o di rappresentanza…”. L’autonomia, l’indipendenza e l’imparzialità sono, pertanto, requisiti essenziali della figura del mediatore; non sussistendo i detti requisiti non si è in presenza di un contratto di mediazione tipico (art. 1754 c.c.) ma di un contratto di mediazione atipica.
Ai fini del riconoscimento da parte del mediatore del suo compenso per una mediazione immobiliare, è necessario che sussistano determinate condizioni:
Il testamento olografo è la forma più semplice e, nello stesso tempo, più riservata, dell’espressione della volontà del testatore per la quale non è richiesto un particolare rigore formale quale il ricorso ad un notaio o la presenza di testimoni.
Tra i requisiti formali del testamento olografo, previsti a norma dell’articolo 602 del codice civile, vi sono:
Il testamento deve essere scritto integralmente dalla mano del testatore, non possono essere quindi utilizzati mezzi meccanici, nonché la cooperazione materiale di altre persone, a totale garanzia dell’autenticità dell’espressione di volontà.
E’ pacifico in giurisprudenza che: “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore” (Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5505).
Il testamento olografo può assumere la forma di una lettera oppure essere redatto in qualunque lingua o anche in dialetto, purché risulti chiara la volontà del testatore. L’assenza dell’autografia determina la nullità del testamento olografo.
Il Senato ha modificato la Legge fallimentare, approvando in data 11/10/2017 il disegno di legge n. 2681 che propone una vera e propria riforma della disciplina relativa al fallimento, ormai risalente al lontano 1942.
Il governo avrà dodici mesi per adottare i decreti legislativi per riscrivere la legge fallimentare ivi compresa la riforma delle procedure concorsuali, della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) e del sistema dei privilegi e delle garanzie.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/3/2017 della Legge n. 24 del 8/3/2017 vengono definite le nuove “Disposizione in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
La legge ha l’obbiettivo di eliminare, o quanto meno di ridurre, da un lato l’enorme entità di contenzioso in materia medico legale e, dall’altro lato, di abbattere il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva” (che consiste nella pratica con la quale il medico si difende contro eventuali azioni di responsabilità medico legali nei suoi confronti seguenti alle cure mediche prestate) che ha provocato un notevole dispendio di risorse.
Importanti novità sono state introdotte con l’art. 6 “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” con l’inserimento di una nuova norma nel codice penale (art. 590 sexies c.p.) nella quale si prevede che chi rispetta le buone pratiche e le linee guida, così come definite e pubblicate ai sensi di legge, non è punibile se ha agito per imperizia (resta punibile solo se lo ha fatto per imprudenza e negligenza e, nei rari casi, di dolo).
La mediazione e la negoziazione assistita, insieme all’arbitrato, rientrano nell’ambito dei cosiddetti A.D.R. cioè tecniche e procedimenti alternativi rispetto al giudizio innanzi agli organi giurisdizionali, dove spesso tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore, che mirano a risolvere le controversie legali mediante un accordo di natura privatistica tra le parti in lite.
Il diritto di agire in giudizio a tutele dei propri diritti è un diritto riconosciuto dalle Dichiarazioni universali dei Diritti dell’uomo ed è costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione Italiana, tuttavia il diritto è uno strumento e non un fine.
Nei sistemi giuridici moderni viene sempre più auspicata un’equilibrata relazione tra il processo e le procedure alternative, al fine di rendere effettivo l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini spesso negato dalla lentezza dei processi. Tale auspicio, a livello europeo, si è tradotto in interventi normativi volti all’introduzione e alla diffusione dei Metodi Alternativi di Risoluzione delle controversie (detti anche A.D.R. dall’acronimo inglese di Alternative Dispute Resolution). Leggi tutto