Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche. Il versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche attive di ciascun trimestre solare è eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’importo dell’imposta da versare sulla base dei valori presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Leggi tuttoLo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come “esterometro”, è la nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 01.01.2019. L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero. La comunicazione deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi.
Leggi tuttoL’art. 2477 del Codice Civile disciplina i controlli nella srl che devono essere effettuati dall’organo di controllo.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.
Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Viene riservata ampia autonomia ai soci delle srl “minori” (che non superano determinati limiti dimensionali).
Essi possono:
L’art. 1 commi 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfettario“).
Il regime forfettario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arti o professioni, ivi incluse le imprese familiari.
Le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR, invece, sono esclusi dal regime.
Per effetto delle modifiche della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), a decorrere dal 2019, l’accesso è condizionato al rispetto del solo limite, ragguagliabile ad anno, relativo ai ricavi e compensi dell’anno precedente che viene incrementato a 65.000 euro, per tutte le attività; sono abrogati, invece, i limiti relativi alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali.
La nuova soglia di 65.000 euro va verificata, dall’1.1.2019, rispetto a quanto incassato nell’anno precedente. Tale criterio opera tanto in caso di primo accesso al regime, quanto in caso di verifica della permanenza nel 2019.
Il gruppo IVA è un soggetto passivo d’imposta, con la peculiarità di essere unico, nonostante sia formato da più soggetti passivi IVA (le società partecipanti).
Al momento della costituzione, infatti, i soggetti passivi che partecipano al Gruppo, pur rimanendo giuridicamente indipendenti, perdono la propria individualità ai fini del tributo. Questo comporta che le operazioni infra-gruppo non assumano rilevanza ai fini IVA.
L’opzione, del tutto facoltativa, consente i seguenti benefici: