Blog | Pagina 5 di 20 | Studio Orlandi Commercialisti Milano

28
Set

Trattamento iva nel regime forfettario

Il particolare trattamento iva nel regime forfettario comporta la non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.
Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole:

  • non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti e non possono, di conseguenza, detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
  • non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
  • non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
  • non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
  • non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche.
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6
Ago

Bonus per consulenze di manager

Il bonus per consulenze di manager, anche detto “Voucher per l’Innovation Manager”, è uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la crescita di competenze manageriali delle PMI, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. L’incentivo è pari a:

  • € 40.000 per le micro e piccole imprese, nel limite del 50% della spesa;
  • € 25.000 per le medie imprese, nel limite del 30% della spesa;
  • € 80.000 per le reti d’impresa, nel limite del 50% delle spese sostenute.

Beneficiari

Imprese operanti su tutto il territorio nazionale in possesso, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento della concessione del contributo, dei requisiti di seguito indicati:

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27
Lug

Cedolare secca per le locazioni commerciali

La L. 145/2018 ha introdotto due novità in ambito di cedolare secca. La più importante riguarda la cedolare secca per le locazioni commerciali. Infatti ai contratti di locazione stipulati nel 2019 relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze), è concessa la possibilità di optare per l’applicazione della cedolare secca (aliquota 21%). Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. La seconda novità riguarda la misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca che, a partire dal 2021, è innalzata al 100% (attualmente pari al 95%).

Cedolare secca per gli immobili commerciali

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti (100%), al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero. Il reddito non può comunque essere inferiore alla rendita catastale rivalutata.

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6
Lug

Cessione della detrazione per riqualificazione energetica

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione della detrazione per riqualificazione energetica, per le spese sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2019, per interventi di riqualificazione effettuati sulle singole unità immobiliari. L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare, con le modalità previste, solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

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16
Giu

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Nuovi obblighi dal 1° luglio 2019 e dal 1° gennaio 2020

L’art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015, sostituito dall’art. 17, 1° comma, lett. a) del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 a decorrere dal 1° gennaio 2020, e a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a Euro 400.000. Con riferimento alla verifica del superamento della soglia di Euro 400.000, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha chiarito che si deve prendere a riferimento l’intero volume d’affari del soggetto passivo IVA, anche se riferito ad attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972). Il documento di prassi in esame ha precisato, inoltre, che i soggetti passivi IVA devono prendere a riferimento per il 2019 il volume d’affari relativo al 2018. Invece, rimangono esclusi dall’obbligo nel 2019, ferma restando la possibilità su base volontaria, i soggetti passivi IVA che abbiano iniziato l’attività nel 2019.

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