Approfondimenti

29
Feb

Iva e nota di variazione nel regime forfettario


L’agenzia delle entrate ha recentemente chiarito il comportamento che il soggetto che applica il regime forfetario deve tenere, in presenza di una nota di variazione in diminuzione da emettere nei confronti di un proprio cliente.

I soggetti che applicano il regime forfettario sono tenuti alla non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, non possono esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.

Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole:

  • non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti e non possono, di conseguenza, detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
  • non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
  • non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
  •  non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
  • non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche.
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19
Gen

Limiti all’utilizzo del contante e obbligo di pos

L’art. 18 D.L. 124/2019 ha introdotto limiti all’utilizzo del contante modificando l’art. 49 D. Lgs. 231/2007, volti a ridurre progressivamente, dapprima a € 2.000 e successivamente a € 1.000, la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Inoltre, ha introdotto, dal 1.01.2020, specifiche sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite Pos, nonché un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sugli incassi tramite Pos.

LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE

A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di trasferimento del contante (e titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) e la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000 (anzichè € 3.000).
A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di € 1.000.
Il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

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23
Nov

Tassazione delle locazioni turistiche e brevi rese da persone fisiche non titolari di partita iva

Sempre più di frequente molte persone mettono in locazione le loro seconde case a titolo oneroso pur non svolgendo questa attività in forma imprenditoriale. Quale sarà la tassazione delle locazioni turistiche?

Le locazioni turistiche sono alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, soggetti alle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 38 c.8, 1.r. 27/2015 D.lgs. 79/2011 L. 431/1998 CC).

Il reddito derivante dalle locazioni turistiche e locazioni brevi deve sempre essere dichiarato dalla persona che percepisce il reddito.

In particolare la persona fisica può, a seconda dei casi, collocare il reddito o nei redditi fondiari, o nei redditi diversi o tra i più complicati redditi d’impresa che necessitano però l’apertura di una posizione fiscale.

Di seguito analizzeremo i primi due redditi menzionati.

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26
Ott

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Per prestazioni di lavoro autonomo occasionale si intendono tutte quelle attività di lavoro caratterizzate dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. La disciplina delle prestazioni occasionali è stata introdotta dall’articolo 61 del Dlgs 276/2003 ed è stata successivamente oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni.

La norma di cui sopra imponeva alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale il rispetto dei seguenti limiti quantitativi:

  • durata della prestazione non superiore a trenta giorni con lo stesso committente in un anno;
  • compenso non superiore a 5.000 euro da ogni committente.

Con l’abrogazione dei suddetti limiti quantitativi avvenuta nel 2015 la dottrina ha unanimemente riconosciuto che, a oggi, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono regolamentate, da un punto di vista civilistico, dall’articolo 2222 codice civile.

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28
Set

Trattamento iva nel regime forfettario

Il particolare trattamento iva nel regime forfettario comporta la non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.
Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole:

  • non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti e non possono, di conseguenza, detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
  • non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
  • non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
  • non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
  • non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche.
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