Lavoro Autonomo

26
Ott

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Per prestazioni di lavoro autonomo occasionale si intendono tutte quelle attività di lavoro caratterizzate dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. La disciplina delle prestazioni occasionali è stata introdotta dall’articolo 61 del Dlgs 276/2003 ed è stata successivamente oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni.

La norma di cui sopra imponeva alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale il rispetto dei seguenti limiti quantitativi:

  • durata della prestazione non superiore a trenta giorni con lo stesso committente in un anno;
  • compenso non superiore a 5.000 euro da ogni committente.

Con l’abrogazione dei suddetti limiti quantitativi avvenuta nel 2015 la dottrina ha unanimemente riconosciuto che, a oggi, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono regolamentate, da un punto di vista civilistico, dall’articolo 2222 codice civile.

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4
Gen

Regime forfettario 2019

L’art. 1 commi 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfettario“).

Soggetti ammessi

Il regime forfettario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arti o professioni, ivi incluse le imprese familiari.
Le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR, invece, sono esclusi dal regime.

Requisiti d’accesso a partire dall’1.1.2019

Per effetto delle modifiche della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), a decorrere dal 2019, l’accesso è condizionato al rispetto del solo limite, ragguagliabile ad anno, relativo ai ricavi e compensi dell’anno precedente che viene incrementato a 65.000 euro, per tutte le attività; sono abrogati, invece, i limiti relativi alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali.  
La nuova soglia di 65.000 euro va verificata, dall’1.1.2019, rispetto a quanto incassato nell’anno precedente. Tale criterio opera tanto in caso di primo accesso al regime, quanto in caso di verifica della permanenza nel 2019.

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1
Set

Obbligo di preventivo scritto per i professionisti

A partire dal 29 agosto, data di entrata in vigore della Legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), i professionisti hanno l’obbligo di preventivo scritto in merito ai propri compensi.

Obbligo di preventivo scritto

L’articolo 1, comma 150 della legge sulla concorrenza stabilisce infatti che il professionista ha l’obbligo di fornire al proprio cliente sia gli oneri informativi (oneri del professionista, dati della polizza assicurativa) sia un preventivo di massima. Tale comunicazione deve essere fornita “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”.
E’ importante sottolineare che il preventivo deve essere suddiviso fra oneri e spese, anche forfetarie, e compenso relativo all’attività professionale. Leggi tutto

4
Apr

10 consigli per pagare meno tasse

Per pagare meno tasse in modo legale è necessario abbattere il reddito imponibile, poichè su questo si calcolano le imposte e i contributi da versare. Monitorare l’andamento del proprio reddito durante l’anno, mediante situazioni contabili periodiche, rappresenta la strategia migliore per contenere le imposte alla fine dell’anno. Per pagare meno tasse, quindi, i professionisti con partita Iva hanno bisogno di una guida che permetta loro di orientarsi nelle insidie presenti nel fisco italiano

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2
Mar

Saldo Iva Annuale

Il saldo Iva anuale deve essere versato entro la scadenza naturale del 16 marzo con modello F24, o in alternativa insieme alla scadenza del versamento dei debiti relativi al modello Unico.

Il saldo Iva, che deve essere effettuato soltanto nel caso in cui il debito (rigo VL 38 della dichiarazione) sia superiore a € 10,33, va infatti versato rispettando termini diversi in base alla modalità di presentazione della dichiarazione, che può avvenire in forma autonoma o in forma unificata (insieme al modello Unico).

Presentazione in forma autonoma

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma autonoma, devono obbligatoriamente:

  • versare il saldo Iva in unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno, tramite modello F24;
  • o rateizzare l’importo dovuto in un numero di rate di pari importo che va da un minimo di due ad un massimo di nove applicando la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima, che deve essere versata sempre entro il 16 marzo 2016; il versamento delle rate dalla seconda in poi deve essere effettuato entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

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