La Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, con riferimento alla contribuzione dovuta per l’anno 2016, presenta novità concernenti le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti e le tipologie di lavoratori obbligati all’iscrizione alla Gestione separata, per effetto delle innovazioni apportate dal c.d. “Jobs Act” sul riordino dei contratti di lavoro.
Tra i lavoratori tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 è possibile annoverare, in particolare, i seguenti:
La caratteristica del regime forfettario è una determinazione forfettaria del reddito in base a specifici coefficienti di redditività, differenziati per categorie. Il prelievo fiscale avviene tramite una imposta sostitutiva di Irpef ed Irap, la cui aliquota è fissata al 15 per cento, senza limiti di età e di permanenza.
La novità principale apportata dalla legge riguarda l’abbattimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per le start-up. Tale percentuale potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività dal 2016 ( a prescindere dall’età anagrafica) mentre per chi ha iniziato l’attività nel 2015, a partire dal 2016 si potrà applicare la nuova aliquota del 5% per i 4 anni residui, quindi fino al 2019. Resta ferma la determinazione forfettaria del reddito tramite percentuali di redditività che non sono mutate tra 2015 e 2016.
Altra novità significativa per i forfettari è l’innalzamento della soglia di ricavi e compensi incassati al fine di rispettare il requisito di applicazione del regime agevolato. I limiti per tutte le attività sono stati aumentati di 10.000,00 euro, salvo per le attività professionali, per cui l’incremento è stato pari a 15.000,00 euro, portando il limite massimo a 30.000 euro.