Lavoro Dipendente

2
Feb

Gestione separata Inps | aliquote 2016

La Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, con riferimento alla contribuzione dovuta per l’anno 2016, presenta novità concernenti le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti e le tipologie di lavoratori obbligati all’iscrizione alla Gestione separata, per effetto delle innovazioni apportate dal c.d. “Jobs Act” sul riordino dei contratti di lavoro.

GESTIONE SEPARATA INPS: LAVORATORI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE

Tra i lavoratori tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 è possibile annoverare, in particolare, i seguenti:

  • lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25.6.2015;
  • collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato;
  • associati in partecipazione che apportano solo lavoro titolari di contratti in essere al 25.6.2015;
  • esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro;
  • lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
    – esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi;
    – pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria.

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6
Gen

Il Nuovo Regime Forfettario

La caratteristica del regime forfettario è una determinazione forfettaria del reddito in base a specifici coefficienti di redditività, differenziati per categorie. Il prelievo fiscale avviene tramite una imposta sostitutiva di Irpef ed Irap, la cui aliquota è fissata al 15 per cento, senza limiti di età e di permanenza.

La novità principale apportata dalla legge riguarda l’abbattimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per le start-up. Tale percentuale potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività dal 2016 ( a prescindere dall’età anagrafica) mentre per chi ha iniziato l’attività nel 2015, a partire dal 2016 si potrà applicare la nuova aliquota del 5% per i 4 anni residui, quindi fino al 2019. Resta ferma la determinazione forfettaria del reddito tramite percentuali di redditività che non sono mutate tra 2015 e 2016.

Altra novità significativa per i forfettari è l’innalzamento della soglia di ricavi e compensi incassati al fine di rispettare il requisito di applicazione del regime agevolato. I limiti per tutte le attività sono stati aumentati di 10.000,00 euro, salvo per le attività professionali, per cui l’incremento è stato pari a 15.000,00 euro, portando il limite massimo a 30.000 euro.

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