A partire dallo scorso 24 aprile sono variate le modalità di compensazione con F24 per la maggior parte dei crediti fiscali. Infatti le deleghe F24 per il pagamento di imposte e contributi dei titolari di partita IVA, contenenti crediti in compensazione relativi a:
non potranno più essere presentate presso gli Istituti bancari e postali neanche con l’utilizzo del servizio home banking (servizi bancari con accesso da internet).
Tale preclusione si riferisce anche alle deleghe con saldo diverso da zero e dunque con importi da pagare (fino ad ora era consentito, anche in caso di compensazione, pagare con home banking i Modelli F24 con saldo a debito). In pratica la presenza all’interno di un Modello F24 di crediti in compensazione obbliga il contribuente ad avvalersi esclusivamente dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 24 aprile 2017, quindi, gli unici canali consentiti per la compensazione con F24 saranno:
I contribuenti dovranno dunque organizzarsi in tal senso per evitare di arrivare impreparati alla prossima scadenza e non poter utilizzare in compensazione con F24 i propri crediti tributari .
Relativamente alla tipologia dei crediti in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, per i quali è necessario l’utilizzo delle dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione prevede che si tratta esclusivamente dei seguenti crediti:
Tra i crediti in compensazione soggetti a tale procedura non rientrino quelli relativi al cd. bonus 80 euro previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 66/2014, anticipato dai datori di lavoro quali sostituti di imposta ai titolari di lavoro dipendente ed assimilato aventi diritto. Il suddetto credito presenta caratteristiche di specialità rispetto agli altri crediti di imposta, in quanto il sostituto di imposta svolge un’attività di erogazione del bonus per conto dell’Agenzia delle Entrate.
Analoga esclusione si ritiene debba riguardare anche la compensazione dei rimborsi relativi all’assistenza fiscale dei sostituti di imposta che, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2014, dal 2015, devono essere effettuate mensilmente in compensazione con le modalità di cui all’art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997. Infatti, si tratta di compensazioni per le quali è cambiata la modalità di recupero delle somme anticipate dai sostituti di imposta, i quali hanno effettuato un rimborso per conto dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di assistenza fiscale. Anche tali tipologie di compensazioni assumono carattere di specialità. Il Legislatore le ha, difatti, escluse anche dal limite massimo di compensazione, attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare. Per tale motivo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha previsto l’esclusione dall’obbligo di apposizione del visto di conformità, salvo che l’eccedenza della dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute, dovuti nell’anno successivo.
Le modifiche previste dall’articolo 3 del D.L. n. 50/2017, in vigore dal 24 aprile scorso, hanno la finalità di contrastare gli abusi e le frodi registrate dall’Agenzia delle Entrate in materia di compensazioni. Tuttavia queste ulteriori incombenze rischiano di creare grossi disagi ai contribuenti, i quali, se vorranno portare in compensazione con F24 i propri crediti tributari, dovranno necessariamente o munirsi di apposite credenziali presso l’Agenzia delle Entrate o rivolgersi ai soggetti abilitati.
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