La Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, con riferimento alla contribuzione dovuta per l’anno 2016, presenta novità concernenti le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti e le tipologie di lavoratori obbligati all’iscrizione alla Gestione separata, per effetto delle innovazioni apportate dal c.d. “Jobs Act” sul riordino dei contratti di lavoro.

GESTIONE SEPARATA INPS: LAVORATORI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE

Tra i lavoratori tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 è possibile annoverare, in particolare, i seguenti:

  • lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25.6.2015;
  • collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato;
  • associati in partecipazione che apportano solo lavoro titolari di contratti in essere al 25.6.2015;
  • esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro;
  • lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
    – esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi;
    – pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria.

GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

A partire dall’1.1.2016, per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati, siano essi titolari o meno di partita IVA, l’aliquota contributiva previdenziale aumenta dal 23,50% al 24%, raggiungendo così la misura prevista a regime dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni).

SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

Tra i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione esiste una distinzione tra:

  • i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA, per i quali il previsto aumento contributivo continua ad essere sospeso e quindi l’aliquota contributiva resta fissata complessivamente al 27,72%;
  • gli altri soggetti non titolari di partita iva (collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio), ai quali si applica l’incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007, per i quali l’aliquota contributiva aumenta dal 30,72% al 31,72%.

GESTIONE SEPARATA INPS: MASSIMALI E MINIMALI PER IL 2016

Per l’anno 2016 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00. Le aliquote si applicano, pertanto, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale. Oltre € 100.324,00 i redditi non sconteranno quindi alcuna contribuzione.

Per l’anno 2016 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00. Nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.

GESTIONE SEPARATA INPS: DECORRENZA DEGLI AUMENTI E APPLICAZIONE DELLA “CASSA ALLARGATA”

Gli aumenti contributivi sopra descritti decorrono dall’1.1.2016.
Tuttavia, in virtù del c.d. principio di “cassa allargata”, le “vecchie” aliquote contributive del 23,50% e del 30,72% rimangono applicabili in relazione ai compensi erogati fino il 12.1.2016, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2015 e corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il suddetto principio di “cassa allargata” non vale, invece, in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS, i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente (associati in partecipazione che apportano solo lavoro, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, professionisti “senza Cassa”).

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 24% e del 31,72% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall’1.1.2016, anche se relativi ad anni precedenti.

GESTIONE SEPARATA INPS: RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente per i non titolari di partita iva è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Per quanto concerne i professionisti titolari di partita iva iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi, con facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4% dei compensi lordi. Il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

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Gestione separata Inps | aliquote 2016 ultima modifica: 2016-02-02T10:55:04+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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