Il regime dell’Iva per cassa

L’art. 32-bis del Dl 83/2012 introduce il nuovo “regime dell’Iva per cassa ”. Possono usufruire del nuovo regime:

  • gli enti non commerciali, relativamente all’attività commerciale
  • tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni
  • tutti i soggetti di cui sopra che, esercitando anche attività escluse dal presente regime, separino l’attività non esclusa (in base all’articolo 36 Dpr 633/1972 ).

Sono escluse dal regime dell’Iva per cassa le operazioni di seguito indicate.

  •  Operazioni effettuate in regimi speciali , a meno che non siano contabilmente separate, in base all’articolo 36 Dpr 633/1972 :
    – in regime monofase (per esempio, editoria)
    – in regime speciale per l’agricoltura e attività connesse
    – in regime del margine per i beni usati
    – in regime speciale per le agenzie di viaggio
    – in regime speciale per l’agriturismo

  • Operazioni attive per le quali è già disposto il differimento dell’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento del corrispettivo, e cioè:
    – Cessione di prodotti farmaceutici
    – Cessioni di beni e servizi ai soci, associati o partecipanti da parte di enti pubblici e privati
    – Cessioni o prestazioni effettuate allo Stato, organi dello Stato, Camere di commercio, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero, enti   pubblici di assistenza e beneficenza, enti pubblici di previdenza
    – Operazioni attive e passive che soggiacciono al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge)
    – Cessioni e acquisti intracomunitari
    – Esportazioni (nonché operazioni assimilate alle esportazioni e i servizi internazionali) e importazioni di beni
    – Estrazioni di beni dai depositi Iva

Il regime dell’Iva per cassa può essere applicato, dai soggetti appena sopra indicati, solo se gli stessi nell’anno precedente non abbiano superato il volume d’affari di 2 milioni di euro o, in caso di inizio di attività, prevedano di non superarlo. Nel volume d’affari vanno computate tutte le operazioni indicate in precedenza, sia quelle che sono assoggettate al regime per cassa sia quelle che sono escluse. Tale limite di volume d’affari non è da ragguagliare ad anno.

In caso di superamento in corso d’anno della soglia di volume d’affari indicato, il soggetto decade dal regime dell’Iva per cassa dal mese o trimestre di liquidazione successivo.

La nuova disciplina dell’Iva per cassa, si applica limitatamente alle cessioni/prestazioni effettuate verso soggetti passivi Iva e non anche, quindi, verso soggetti privati.

Per quanto concerne il funzionamento pratico, il regime per cassa prevede che l’Iva sulle fatture emesse, con riferimento alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi, diventi esigibile non al momento di effettuazione dell’operazione, così come normalmente avviene, bensì al momento dell’incasso, in tutto o in parte, della fattura e, comunque, al più tardi, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Al fine di conteggiare un anno, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione.

Per i soggetti che adottano il regime Iva per cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti sorge al momento del pagamento, in tutto o in parte, della fattura, decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile con le regole ordinarie o, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo dal momento del pagamento o dall’anno. Il diritto alla detrazione deve essere, però, esercitato alle condizioni esistenti nel momento in cui l’imposta diviene esigibile per il fornitore, e questo per evitare di pagare la fattura nell’eventuale momento più favorevole per il contribuente.

Anche nel regime Iva per cassa, le fatture vanno emesse, naturalmente, secondo modalità e termini di cui all’articolo 21 del Dpr 633/1972 e vanno registrate secondo le ordinarie regole. L’imponibile delle fatture emesse con il regime dell’Iva per cassa, rileva nell’anno in cui l’operazione si considera effettuata:
– sia ai fini della determinazione del volume d’affari,
– sia ai fini della determinazione del pro rata di detraibilità.

Al nuovo regime si può aderire attraverso l’esercizio di un’apposita opzione da comunicare attraverso la prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta stessa.
L’opzione vincola il contribuente per almeno un triennio salvo il superamento della soglia assoluta di euro 2 milioni di volume d’affari, di cui già si è detto in precedenza. Trascorso il triennio l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salvo revoca da esercitarsi con le medesime modalità dell’opzione, ossia con il comportamento concludente e con la comunicazione nella prima dichiarazione IVA da presentarsi successivamente alla revoca.

A seguito della scelta per l’adozione dell’Iva per cassa, sulle fatture emesse andrà inserita l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma: “art 32-bis DL n. 83 del 22/06/2012”.

CLICCA QUI

CONTATTACI

Se vuoi ricevere ulteriori informazioni o sei interessato ai nostri servizi, contattaci!

Il regime dell’Iva per cassa ultima modifica: 2015-12-29T17:24:02+01:00 da Roberto Francesco Orlandi
Condividi con tuoi amici...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Lascia Un Commento

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.