Nella Legge di Bilancio 2018 è stata stabilita una nuova tassazione dei dividendi e del capital gains. Pertanto, in linea a quanto disciplinato per le partecipazioni non qualificate, è prevista l’applicazione:

  • della ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero importo degli utili in qualunque forma corrisposti, derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 67 del T.U.I.R. e ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), dello stesso T.U.I.R.;
  • dell’imposta sostitutiva del 26% alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

E’ stata inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate. Viene affermato inoltre che i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze, venendo meno quindi l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate. Conseguentemente sarà possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate. Si pone a questo punto il problema di comprendere se a partire dal 2019 anche le minusvalenze realizzate nei periodi d’imposta precedenti e riportate in avanti possano essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate a partire da tale anno. Si ritiene che tale possibilità sussista, in mancanza di una disciplina transitoria analoga a quella stabilita per gli utili.

L’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

La riforma riguarda gli utili derivanti da partecipazioni qualificate conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. Resta, invece, invariato il regime degli utili relativi a partecipazioni qualificate conseguiti dagli enti non commerciali e dalle società semplici nonché di quelli distribuiti da società estere a regime fiscale privilegiato e non. Per quanto riguarda la tassazione dei dividendi provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato il comma 4 dell’art. 47 ne prevede la concorrenza integrale alla formazione del reddito imponibile del percettore. Al riguardo si ricorda che l’art. 1, commi 1007 e 1008, della stessa Legge di bilancio per il 2018 ha stabilito che non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili:

  • percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list di cui al D.M. 21 novembre 2001;
  • maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 167, comma 4, del T.U.I.R, in base al quale i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario. Gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Nel comma 1009 è stato poi sostituito il secondo periodo del comma 3 dell’art. 89 del T.U.I.R, stabilendo che gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente, per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della stato o territorio di insediamento. In tal caso è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 165 del T.U.I.R, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

L’art. 18, comma 1, del T.U.I.R. stabilisce che gli utili corrisposti da società non residenti a regime non privilegiato a soggetti residenti nei cui confronti si applica in Italia la ritenuta a titolo d’imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota di tale ritenuta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella circolare n. 26/E/2004, che l’imposizione si applica sull’importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato estero di residenza della società. Nella successiva circolare n. 9/E/2015 è stato precisato poi che in questi casi non è possibile fruire del credito per le imposte pagate all’estero.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

L’art. 1, comma 1004, della Legge di bilancio prevede che la ritenuta del 26% è inoltre applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell’apporto, ossia sia a contratti “non qualificati” che “qualificati”. Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l’associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” / “non qualificati” (in precedenza solamente non qualificati). In presenza di un associante in contabilità semplificata, che determina il reddito in base all’art. 66 del T.U.I.R, gli utili concorrono a formare il reddito dell’associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’art. 110 dello stesso T.U.I.R., al netto dei relativi ammortamenti. Si ricorda che, a partire dal 2017, le rimanenze finali non concorrono più a formare il reddito delle imprese minori, determinato in base ad un criterio “misto” di cassa e di competenza. Il disposto normativo andrebbe, pertanto, adeguato alla vigente disciplina di tali imprese. Questa disposizione si applica anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti in relazione a contratti stipulati con associami non residenti, a condizione che la remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza e che l’indeducibilità risulti da una dichiarazione dell’associante o da altri elementi certi e precisi. Nel caso in cui tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono integralmente alla formazione del reddito dell’associato.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Nell’art. 1, comma 1005, della Legge in esame è espressamente stabilito che il nuovo regime di tassazione dei dividendi si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018. Per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nel successivo comma 1006 si dispone che alle distribuzioni di utili prodotti fino a tale esercizio, “deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 maggio 2017”. Tali utili conservano, quindi, il precedente regime impositivo e concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente, nella diversa misura stabilita con riguardo al periodo in cui si sono prodotti. Il provvedimento normativo in esame stabilisce l’applicazione della nuova tassazione dei dividendi “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e prevede la deroga a tale principio soltanto per le distribuzioni di utili “deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” e soltanto per queste stabilisce che “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 maggio 2017”. Nonostante il tenore letterale della norma si ritiene che gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e di cui è deliberata la distribuzione fino al 31 dicembre 2022 (anche percepiti successivamente dai soci) continuano a concorrere alla formazione del reddito nelle seguenti misure:

  • 40% se sono stati prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • 49,72% se sono stati prodotti successivamente e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • 58,14% se sono stati prodotti nell’esercizio successivo (2017).

Si applica il principio in base al quale si considerano distribuiti per primi i dividendi formati nei periodi d’imposta più lontani nel tempo. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deve essere data separata indicazione di quelli maturati nel detto periodo e di quelli maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. La disciplina transitoria sopra descritta non può essere applicata per la tassazione dei dividendi prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui è deliberata la distribuzione a partire dal 1° gennaio 2023. Per tali utili si applicherà la ritenuta a titolo d’imposta del 26% e può, quindi, risultare conveniente distribuire anteriormente a tale data le riserve di utili pregressi.

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La nuova tassazione dei dividendi e del capital gains ultima modifica: 2018-01-29T14:19:09+01:00 da Marco Orlandi
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