Legge di Stabilità 2016 – Principali Novita’

Di seguito si riepilogano le principali novità della “ legge di stabilità per il 2016”, in vigore dall’1.1.2016:

Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”)

Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro.

I redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente de­ter­minato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che: 1) il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova at­ti­vità, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, an­che in for­ma associata o familiare; 2) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecu­zio­ne di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipen­dente o autonomo; 3) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro sog­get­to, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta prece­den­te non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono bene­fi­cia­re di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS.

Ammortamenti – Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni (c.d. “super-ammortamenti”)

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016 dai soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% ai fini delle imposte sui redditi.

La legge di stabilità prevede che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing anche per le autovetture.

La norma agevolativa prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore.

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.
Le operazioni in questione possono essere effettuate anche da società che svolgono un’ordinaria attività d’impresa, non considerate quindi di comodo.

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015. Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.
Se la società annulla riserve di utili per effetto dell’assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all’ammontare sul quale la società ha assolto l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%.

Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale

L’imprenditore individuale può estromettere dal regime d’impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli im­mobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva dell’8%.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fisca­le, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.

Riduzione dell’aliquota IRES dal 2017

A decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i soggetti “solari”) la legge di stabilità prevede la riduzione:
• dal 27,5% al 24%, dell’aliquota nominale IRES di cui all’art. 77 co. 1 del TUIR;
• dall’1,375% all’1,2%, dell’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list (Norvegia e Islanda).

Rivalutazione dei beni d’impresa

I beni materiali e immateriali rivalutabili, comprese le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie, devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:

  • in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti “solari”);
  • ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusva­len­ze, dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2019, per i soggetti “solari”).

Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva unica del­l’8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipa­zioni non qualificate.

Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016 un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipa­zione o del terreno e che il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo.

Abrogazione del regime dei costi “black list”

La legge di stabilità abroga dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri co­sti, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.

Modifiche alla disciplina delle CFC

Dal periodo d’imposta 2016 il regime verrà riservato alle controllate estere il cui livello di tassa­zio­ne nominale è inferiore del 50% a quello italiano (in vigenza dell’ali­quo­ta IRES del 27,5%, quindi, se la tassazione nominale della control­lata nello Stati estero è inferiore al 13,75%; con la nuova aliquota IRES a regime del 24%, se tale tassazione nominale è inferiore al 12%).

Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al re­cu­pero del patrimonio edilizio è prorogata fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.

Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodo­mestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica al­le spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Nuova detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili dalle “giovani coppie”

Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abi­ta­zione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non su­periore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote an­nuali di pari importo.

Detrazione IRPEF per l’acquisto della prima casa con leasing

La legge di stabilità introduce una nuova detrazione dall’IRPEF per coloro che acquistano un im­mo­bile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di lo­ca­­zio­ne finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dal­l’IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:

  • i canoni ed i relativi oneri accessori,
  • il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata,

derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.

Detrazione IRPEF per spese funebri

A partire dal periodo d’imposta 2015 le spese funebri beneficiano della de­tra­zione IRPEF del 19% se sostenute in dipendenza della morte di persone, su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso, senza più alcuna limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità.

Aumento della deduzione forfetaria IRAP per soggetti “minori”

La legge di stabilità 2016 aumenta, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, l’importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a:

  • 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
  • 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
  • 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
  • 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Professionisti – Accesso ai fondi europei

I liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività eco­nomica, possono accedere ai fondi strutturali europei.

Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso

Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l’ecce­zione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Immobili concessi in comodato – Riduzione della base imponibile IMU/TASI

Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:

  • il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagrafica­mente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il contratto sia registrato.

Il beneficio, secondo la legge di stabilità, si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile con­cesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Agevolazione prima casa

Viene disposto che l’agevolazione prima casa possa applicarsi anche ove l’acquirente sia titolare, al mo­men­to del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio na­­zio­nale, a suo tempo acquistato con l’agevolazione, purché l’immobile acqui­stato (in passato) con l’agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.

Fino all’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, la titolarità di altro immobile acquistato con i benefici prima casa impediva l’accesso all’agevolazione a chiunque fosse in possesso di un’altra abitazione su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando che egli la alienasse anche pochi giorni dopo il nuovo acquisto.

Modifiche alla disciplina del canone RAI

A partire dall’anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di 100,00 euro; l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la deten­zio­ne di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.

La suddetta presunzione, a decorrere dall’anno 2016, è su­pe­rata esclusi­va­mente mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’art. 76 dello stesso DPR 445/2000 e avente validità per l’anno in cui è presentata.

Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del ca­no­ne avviene mediante addebito in dieci rate mensili sulle fatture emesse dall’impresa elet­trica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.

Innalzamento limite all’uso del contante

A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro.

Rimane invece a 999,99 euro il limite:

  • per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”);
  • del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
  • per l’emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.
CLICCA QUI

CONTATTACI

Se vuoi ricevere ulteriori informazioni o sei interessato ai nostri servizi, contattaci!

Legge di Stabilità 2016 – Principali Novita’ ultima modifica: 2016-01-04T18:02:24+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
Condividi con tuoi amici...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Lascia Un Commento

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.