Limite per l’utilizzo del denaro contante

La legge di stabilità 2016 prevede, tra l’altro, l’innalzamento del limite per l’utilizzo del denaro contante.

A decorrere dall’1.1.2016, infatti, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro.

In particolare, sempre a decorrere dall’1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).

Anche in relazione alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai c.d. cambiavalute, per i quali il limite era fissato a 2.499,99 euro, il limite è innalzato a 2.999,99 euro.

Viene lasciata, invece, a 999,99 euro la soglia per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”).

Anche l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità viene lasciato immutato a 1.000,00 euro.

Resta fermo a 999,99 euro, inoltre, il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Viene abrogato l’obbligo di corrispondere i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludevano l’uso del contante e ne assicuravano la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti con­trattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Viene, inoltre, abrogato l’obbligo, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali,  per tutti i soggetti della filiera dei trasporti, di do­ver provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

Anche in tali ultimi due casi (canoni di locazione e settore dell’autotrasporto), quindi, è operativa la disciplina di carattere generale recante, a decorrere dall’1.1.2016, la possibilità di pagare in contanti fino a 2.999,99 euro.

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Limite per l’utilizzo del denaro contante ultima modifica: 2016-01-20T19:49:25+01:00 da Roberto Francesco Orlandi
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