Lo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come “esterometro”, è la nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 01.01.2019. L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero. La comunicazione deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi.

Soggetti obbligati alla presentazione dell’esterometro

L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Per individuare i soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia ci si deve attenere a quanto disposto in materia di Iva dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

  • Per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
  • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

Assonime ha evidenziato che non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:

  • i soggetti non residenti direttamente identificati (v. Circ. Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018);
  • i soggetti non residenti che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia;
  • i soggetti esteri che non sono in possesso di partita Iva.

Soggetti esonerati

I soggetti residenti esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

  • contribuenti in regime di vantaggio;
  • contribuenti in regime forfettario;
  • produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972);
  • Asd in regime L. 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000 nell’ambito dell’attività commerciale;
  • contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).

Scadenza

La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • alla data di emissione, per le fatture emesse (attive);
  • alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive).

Sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di € 2,00 per ogni fattura (con un limite massimo di € 1.000,00 per trimestre).

È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1,00 per ogni fattura, con un limite massimo di € 500,00). Non si applica l’istituto del cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).

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Nuovo esterometro ultima modifica: 2019-02-17T15:25:33+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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