Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di Stabilità”), come modificata dal decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 3, è stato introdotto nel nostro ordinamento il c.d. patent box: si tratta di un regime opzionale che consente al contribuente, fruitore di redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, di sfruttare una tassazione agevolata.

Con l‘introduzione di tale regime si è voluto, quindi, incentivare la collocazione in Italia degli intangibles, attualmente detenuti all’estero da imprese nazionali o estere, nonché il mantenimento dei suddetti beni in Italia, favorendo, contestualmente, l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Il Decreto attuativo 30 luglio 2015 (in seguito semplicemente Decreto) detta le linee guida per l’accesso a tale regime di tassazione agevolata, prevedendo il soddisfacimento da parte del contribuente di specifici requisiti.
Tale disposizione, infatti, prevede che possano optare per l’applicazione del patent box tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, compresi i non residenti che abbiano all’interno del territorio italiano una stabile organizzazione, qualora siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, e comprese le start up che hanno la prospettiva di ritrarre dallo sfruttamento dei beni immateriali un reddito. A nulla rileva il titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo degli intangibles.
Sono, invece, escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione le società semplici, in quanto non possono esercitare attività commerciali, e i soggetti sottoposti alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Quest’ultimi soggetti non possono usufruire dell’agevolazione in quanto le suddette procedure non sono finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività ed, inoltre, applicano criteri di determinazione del reddito che differiscono da quelli ordinari.

L’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione in commento, è circoscritto ai redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, degli intangibles, ossia di software protetti da copyright, brevetti (industriali, per invenzioni biotecnologiche, per modello di utilità e per varietà vegetali), marchi d’impresa registrati o in corso di registrazione, disegni e modelli giuridicamente tutelabili e le informazioni aziendali e know-how giuridicamente tutelabili. Gli intangibles, utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un unico prodotto, si considerano, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, un unico bene. Condizione necessaria per fruire dell’agevolazione è, infine, che i soggetti beneficiari svolgano, direttamente o indirettamente (ad. es. mediante contratti stipulati con università) attività di ricerca e sviluppo, e che dichiarino un reddito riferibile agli intangibles.
In assenza di tali condizioni, a prescindere dall’opzione, le imprese applicheranno il regime ordinario.

Nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi per il 2015 e il 2016, l’opzione deve essere effettuata attraverso comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che sono stati individuati da apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato martedì 10 novembre 2015. A partire dal 2017, l’opzione sarà, invece, comunicata nella dichiarazione dei redditi.

Il Provvedimento citato ha approvato il modello per esercitare l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. Tale modello si compone dell’informativa privacy e dei riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e quelli dell’eventuale rappresentante firmatario, nonché l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario. A differenza di quanto previsto in altri casi analoghi, probabilmente per la semplicità del modello, non sono previste istruzioni.
Peraltro, l’unica informazione non immediata richiesta è quella del codice carica per il rappresentante firmatario del modello, vale a dire il rappresentante legale o negoziale della società che lo sottoscrive. In questo caso, sulla base di quanto è stato previsto per altri regimi opzionali, occorre fare riferimento alla tabella generale dei codici carica di UNICO (in generale, dovrà essere indicato 1, rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore).

Con riferimento ai termini dell’esercizio dell’opzione, questa deve essere effettuata entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda tale periodo d’imposta e i successivi quattro. L’opzione è inoltre irrevocabile e rinnovabile. In pratica, per un soggetto con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, l’opzione effettuata entro il 31 dicembre 2015 vale per il 2015 e fino a tutto il 2019. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione dovrebbe indicare nel rigo “periodo d’imposta cui si riferisce la comunicazione” la data di inizio e di fine del periodo d’imposta 2015.

I dati previsti dal modello devono essere comunicati in via telematica, utilizzando un apposito software denominato “PATENT_BOX” che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente entro il corrente mese di novembre.
Occorre però ricordare che, nei casi in cui si preveda la procedura di ruling, in base all’art. 4 comma 3 del decreto del 30 luglio, l’opzione ha efficacia dal periodo d’imposta durante il quale è presentata la richiesta all’Agenzia delle Entrate, quindi, per i soggetti in esame, occorre affrettarsi a presentare l’istanza entro fine anno.

Nella relazione illustrativa al Decreto si precisa che l’opzione non deve essere necessariamente esercitata con riferimento a tutti gli intangibles detenuti dai soggetti beneficiari dell’agevolazione ma potrà trovare applicazione anche solo in riferimento ad alcuni.

Infine, all’art. 5 del Decreto si prevede espressamente che in caso di operazioni straordinarie neutrali ai fini fiscali (fusione, scissione e conferimento di azienda) il soggetto avente causa subentri al dante causa nell’esercizio dell’opzione.

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Patent Box ultima modifica: 2015-11-16T17:07:38+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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