L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad una nuova FAQ relativa alle prestazioni di servizi a soggetti UE. E’ stato infatti specificato che tutte le fatture con  l’annotazione “inversione contabile” devono essere evidenziate con il codice “N6” nell’ambito della nuova comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

Questa indicazione è applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato UE, per le quali  la fattura contiene la dicitura “inversione contabile” o “reverse charge” ai sensi dell’articolo 21 c. 6-bis lett. a) del D.P.R. 633/72.

Prestazioni di servizi ex art. 7 ter

Il codice N6, in particolare, è applicabile alle prestazioni di servizi “generici” ex articolo 7 ter del D.P.R. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi appartenenti all’Unione Europea. La discussione appariva fino ad oggi poco chiara e la risposta dell’Agenzia chiarisce un dubbio che era stato trattato anche da Assosoftware tramite un comunicato stampa.
In base a quanto specificato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, “in linea generale, vale il principio che nella comunicazione dati fattura vada riportata l’imposta o la sua “natura” così come è riportata nel documento emesso”.
Basandoci su queste indicazioni, si ribadisce la correttezza del codice “N2 non soggette” riferito alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un individuo con residenza al di fuori dell’UE.

Prestazioni di servizi a soggetti UE in inversione contabile

La totalità delle fatture con l’indicazione in fattura “inversione contabile” devono essere indicate con il codice N6. Lo stesso vale inoltre per i documenti di vendita emessi in reverse charge “interno”, come ad esempio:

  • le cessioni di rottami e
  • le opere di pulizia o completamento riferite ad immobili.

Prestazioni di servizi a soggetti extra-UE

Tutte le fatture di vendita che riportano l’indicazione “operazione non soggetta” sono da indicare con il codice N2. Esempi di queste operazioni sono rappresentati da:

  • prestazioni di servizi extra UE
  • cessioni di beni ubicati all’estero
  • operazioni fuori campo IVA in carenza del presupposto oggettivo o soggettivo, per le quali il documento di vendita è stato emesso volontariamente.

Cessioni all’esportazione e cessioni intracomunitarie

La stessa Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito altri chiarimenti in relazione alle comunicazione dei dati delle fatture, in particolare in merito alla compilazione del campo “Natura” nelle operazioni con l’estero. E’ stato pertanto confermato che le cessioni all’esportazione e le cessioni intracomunitarie devono riportare il codice N3 “non imponibili”. Gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi ricevute da operatori non residenti in Italia, per le quali il cessionario o committente è tenuto al reverse charge, sono da indicare con il codice N6 “inversione contabile”.

 
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Prestazioni di servizi a soggetti UE ultima modifica: 2017-10-03T15:02:14+01:00 da Roberto Francesco Orlandi
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