Il trattamento fiscale delle ritenute a non residenti, in relazione ai redditi prodotti in Italia dagli stessi soggetti, non è sempre agevole.

Il T.U.I.R. dispone, in linea generale, che siano assoggettati a tassazione in Italia non soltanto i soggetti ivi residenti ma anche quelli residenti all’estero per i redditi generati nel nostro territorio e, tale presupposto, di carattere generale, trova applicazione nello spinoso sistema di ritenute alla fonte sui redditi percepiti da soggetti non residenti. Riteniamo utile definire le fattispecie reddituali nella normativa nazionale prima di approfondire la corretta applicazione delle ritenute nei confronti di soggetti non residenti:

  1. Redditi di lavoro autonomo: sono redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni ovvero per l’esercizio di una professione abituale, benchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, compreso l’esercizio in forma associata;
  2. Canoni (es. royalties): sono i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di brevetti industriali e di processi, di opere d’ingegno, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo commerciale, industriale o scientifico, se non sono conseguite nell’esercizio di imprese commerciali;
  3. Provvigioni: sono redditi d’impresa quelli che conseguono dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende lo svolgimento professionale abituale, sebbene non esclusivo, delle attività elencate nell’articolo 2195 c.c. (…altre attività ausiliare alle precedenti, art. 1754 c.c., mediatore/agente).
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Il presupposto fondamentale per la tassazione in Italia di un compenso pagato ad un soggetto non residente è la produzione dello stesso in Italia. In relazione alle fattispecie reddituali considerate riportiamo di seguito la corretta applicazione delle ritenute.

Ritenute a non residenti percettori di reddito di lavoro autonomo

Tali redditi si considerano prodotti in Italia se provenienti da attività ivi esercitate, indipendentemente dalla presenza o meno di una stabile organizzazione (attività esercitata anche solo in parte). Una volta accertato che la prestazione è eseguita in Italia e, quindi, assoggettata a tassazione, la corretta ritenuta da applicare a titolo di imposta è pari al 30%. Sono pertanto esclusi da tassazione in Italia i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli pagati a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Il sostituto italiano d’imposta che deve effettuare il pagamento della prestazione e che, sotto la propria responsabilità, non ritenga di applicare la ritenuta di cui sopra, al fine di evitare controversie da parte del fisco, dovrà richiedere e ricevere dalla controparte la seguente documentazione:

  • ­ autocertificazione rilasciata dal lavoratore autonomo, che attesti di essere fiscalmente residente all’estero e di non aver svolto la prestazione in Italia;
  • ­ certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente autorità estera;
  • ­ dichiarazione del percettore di essere assoggettato ad imposta per i redditi in esame nel paese di residenza.

(verificare sempre la presenza di una convenzione eventualmente stipulata tra l’Italia e il Paese estero di riferimento e, in caso affermativo, se la stessa preveda un regime più favorevole che consenta l’applicazione della ritenuta con un’aliquota ridotta).

Ritenute a non residenti percettori di canoni (royalties)

Tali redditi si considerano sempre prodotti in Italia a prescindere dalla presenza di una stabile organizzazione o dal luogo di sfruttamento. La ritenuta a titolo d’imposta da applicare è pari al 30%, calcolata sulla parte imponibile dell’ammontare lordo dei compensi. Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti direttamente all’inventore o autore, l’imponibile è composto dal compenso percepito nel periodo d’imposta ridotto del 25% (ovvero sul 75%). Per i corrispettivi invece dovuti a soggetti diversi dagli inventori o autori, si applica l’abbattimento del 25% soltanto se i diritti dal cui utilizzo ne derivano i compensi sono stati acquistati a titolo oneroso.

(verificare sempre la presenza di una convenzione eventualmente stipulata tra l’Italia e il Paese estero di riferimento e, in caso affermativo, se la stessa preveda un regime più favorevole che consenta l’applicazione della ritenuta con un’aliquota ridotta).

Ritenute a non residenti percettori di provvigioni

Si considerano tali redditi prodotti in Italia soltanto se l’intermediazione è svolta in Italia mediante una stabile organizzazione. Il discrimine circa l’applicazione o meno della ritenuta dunque è rappresentato dalla presenza o meno in Italia di una stabile organizzazione da parte dell’agente. Qualora vi fosse la stabile organizzazione l’aliquota della ritenuta da applicare è del 23% sul 50% della provvigione stessa. Il sostituto d’imposta italiano che deve pagare la provvigione e che, sotto la propria responsabilità, non ritenga di applicare la ritenuta di cui sopra, al fine di evitare contestazioni da parte del fisco, dovrà richiedere ed ottenere dalla controparte la seguente documentazione:
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  • autocertificazione da parte dell’agente di essere fiscalmente residente all’estero e di non avere una stabile organizzazione in Italia;
  • ­certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente autorità estera;
  • ­dichiarazione del percettore di essere assoggettato ad imposta per i redditi in questione nel paese di residenza.

(verificare sempre la presenza di una convenzione eventualmente stipulata tra l’Italia e il Paese estero di riferimento e, in caso affermativo, se la stessa preveda un regime più favorevole che consenta l’applicazione della ritenuta con un’aliquota ridotta).

 

Per quanto riguarda la documentazione utile per non applicare la ritenuta (autocertificazione, certificato di residenza fiscale ecc.) è necessario che la raccolta dei dati avvenga prima del pagamento del corrispettivo, in modo tale da essere sicuri della corretta applicazione delle ritenute.

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Ritenute a non residenti ultima modifica: 2017-03-02T14:40:49+01:00 da Roberto Francesco Orlandi
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2 Comments

  1. Stefano Fialà-Reply
    24 Aprile 2019 at 9:20

    Buon giorno,

    sono un cittadino italiano con residenza fisica e fiscale all’estero. In Italia possiedo solo un’immobile attualmente locato. Avrei bisogno di un vostro consulto per la dichiarazione dei redditi 2019. Potreste farmi sapere i costi per un vostro consulto.

    Cordialmente

    • Roberto Francesco Orlandi-Reply
      24 Aprile 2019 at 10:34

      Buon giorno,
      le risponderemo a breve via mail.
      Saluti

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