Il saldo Iva anuale deve essere versato entro la scadenza naturale del 16 marzo con modello F24, o in alternativa insieme alla scadenza del versamento dei debiti relativi al modello Unico.

Il saldo Iva, che deve essere effettuato soltanto nel caso in cui il debito (rigo VL 38 della dichiarazione) sia superiore a € 10,33, va infatti versato rispettando termini diversi in base alla modalità di presentazione della dichiarazione, che può avvenire in forma autonoma o in forma unificata (insieme al modello Unico).

Presentazione in forma autonoma

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma autonoma, devono obbligatoriamente:

  • versare il saldo Iva in unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno, tramite modello F24;
  • o rateizzare l’importo dovuto in un numero di rate di pari importo che va da un minimo di due ad un massimo di nove applicando la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima, che deve essere versata sempre entro il 16 marzo 2016; il versamento delle rate dalla seconda in poi deve essere effettuato entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

Presentazione in forma unificata

I contribuenti che trasmettono la dichiarazione annuale IVA insieme al modello UNICO possono:

  • versare l’intero saldo entro il 16 marzo in unica soluzione;
  • rateizzare in un numero di rate di pari importo che va da un minimo di due ad un massimo di nove applicando la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima, che deve essere versata sempre entro il 16 marzo 2016; il versamento delle rate dalla seconda in poi deve essere effettuato entro il giorno 16 di ciascun mese successivo;
  • provvedere al pagamento entro il termine stabilito per la corresponsione delle imposte risultanti dal modello Unico, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese, o frazione di mese, successivo al 16 marzo;
  • rateizzare a partire dal termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello Unico, in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di sei, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, e aumentando quindi dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Si precisa che se il veramento del saldo Iva a debito è differito al termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello Unico e sono presenti crediti utilizzabili in compensazione, la maggiorazione dell’0,40% mensile va calcolata esclusivamente sull’ammontare non compensato.

Modalità di versamento del saldo Iva

Il versamento, purché di importo pari o superiore a 11 euro (per effetto degli arrotondamenti all’euro effettuati in dichiarazione) deve essere effettuato utilizzando il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” e l’anno di riferimento.

In caso di rateizzazione, la colonna rateazione dell’F24 dovrà indicare il numero della rata oggetto del pagamento e il numero di rate complessive. Se si decide per il versamento in 3 rate, ad esempio, la prima rata indicherà “0103” nella colonna rateazione. Il modello F24 dovrà indicare separatamente, inoltre, gli interessi relativi alla rateizzazione, esposti con il codice tributo “1668”.

Se il versamento viene effettuato in unica soluzione deve invece essere indicato il valore “0101”.

Ravvedimento dell’omesso versamento

In caso di omesso versamento del saldo IVA è applicata la sanzione amministrativa del 30%. Per regolarizzare la violazione commessa resta comunque possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso che dal primo gennaio 2016  è stato così modificato:

  • Ravvedimento sprint: sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • Ravvedimento breve: sanzione dell’1,5% se il pagamento avviene tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dalla scadenza;
  • Ravvedimento intermedio: sanzione pari all’1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
  • Ravvedimento lungo o annuale: sanzione al 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione avviene tra il novantunesimo giorno ed il termine di trasmissione della dichiarazione riguardante l’anno nel corso del quale è effettuata la violazione;
  • Ravvedimento biennale: sanzione al 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la trasmissione della dichiarazione riguardante l’anno seguente quello in cui la violazione è stata effettuata;
  • Ravvedimento ultrabiennale: sanzione al 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la trasmissione della dichiarazione riguardante l’anno seguente quello in cui la violazione è stata effettuata;
  • Ravvedimento lunghissimo: sanzione del 6% (1/5 del 30%) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
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Saldo Iva Annuale ultima modifica: 2016-03-02T09:49:06+01:00 da Roberto Francesco Orlandi
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