Il super ammortamento per le auto è previsto dall’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015, in relazione alle autovetture nuove acquistate dal 15.10.2015 al 31.12.2016. I destinatari di questa agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni.
La norma stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisto è incrementato del 40% con esclusivo riferimento all’individuazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
I “super ammortamenti” non producono effetti sulla determinazione degli acconti e non rilevano ai fini degli studi di settore.
L’agevolazione, riguardando anche gli investimenti effettuati nel 2015 (15.10.2015 – 31.12.2015), rileva già per il 2015 (UNICO 2016).
Possono beneficiare della disposizione sui “super ammortamenti”:
anche se soggetti di nuova costituzione.
Con una risposta del 28.1.2016 fornita nel corso di Telefisco 2016, L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire dell’agevolazione anche i contribuenti “minimi”, posto che la deduzione del costo di acquisto secondo il principio di cassa non ostacola la fruizione del beneficio trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.
In caso di affitto (o usufrutto) d’azienda l’agevolazione spetta all’affittuario (usufruttuario), soggetto a cui spetta l’onere del mantenimento dei beni strumentali. La titolarità della deducibilità degli ammortamenti viene infatti collegata a tale onere, sempre che le parti non deroghino al tipico schema contrattuale prevedendo l’onere del mantenimento in capo all’impresa concedente.
Sono esclusi dalla disciplina del super ammortamento per le auto, e quindi dalla maggiorazione del 40%, i soggetti che utilizzano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, non determinano il reddito in modo analitico, bensì forfetario.
Sono altresì esclusi dall’agevolazione:
Possono beneficiare dell’agevolazione, salvo le specifiche esclusioni previste, le autovetture:
Il super ammortamento per le auto è applicabile anche alle cosiddette autovetture “km zero” già immatricolate dai rivenditori, a condizione che nella fattura d’acquisto il concessionario dichiari che l’auto è nuova (mai percorso km neppure a fini dimostrativi) e che sulla stessa non abbia mai beneficiato di agevolazioni fiscali.
Le autovetture possono essere acquistate a titolo di proprietà o in leasing.
Sono invece esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione, secondo la circolare Assilea n. 25 del 29.10.2015, sia la locazione operativa (quindi senza opzione di riscatto) e il noleggio.
Per beneficiare del super ammortamento per la auto, gli investimenti devono essere effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016.
Secondo una risposta dell’Agenzia Entrate, per individuare il momento esatto in cui l’investimento si considera effettuato occorre valutare le regole generali di competenza previste dall’art. 109 del TUIR, quindi:
Il criterio generale della consegna o spedizione, rilevando ai fini della corretta collocazione degli investimenti nell’arco temporale considerato agevolabile, è condizione necessaria ma non sufficiente. Infatti per fruire effettivamente del beneficio del super ammortamento per le auto conta anche l’entrata in funzione del bene. Così ad esempio se un’autovettura viene consegnata il 28 dicembre 2015 me entra in funzione l’11 gennaio 2016, il beneficio fiscale potrà avere effetto solo a partire dalla dichiarazione relativa al 2016 (Unico 2017).
L’agevolazione del super ammortamento per le auto si sostanzia in un incremento del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità fiscale dell’ammortamento e dei canoni di leasing.
E’ prevista quindi la possibilità di maggiorare le ordinarie quote di ammortamento e i canoni di leasing di un importo pari al 40%, arrivando così a dedurre, al termine del periodo di ammortamento o di leasing, il 140% del costo di acquisto, ripartendo la deduzione ulteriore sulla durata del periodo di ammortamento in proporzione alle quote stanziate e dedotte.
Da sottolineare che, a differenza di precedenti agevolazioni, il calcolo di tale misura considera l’intero ammontare dell’investimento, anzichè esclusivamente l’eccedenza rispetto ad anni precedenti.
Operativamente i maggiori ammortamenti si sostanziano in una variazione in diminuzione da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi sia ai fini IRES che ai fini IRPEF (non IRAP), senza impatti di natura contabile.
L’agevolazione in esame spetta per tutte le tipologie di autovetture di imprese, artisti e professionisti, siano esse strumentali all’attività d’impresa, date in uso promiscuo ai dipendenti o utilizzate diversamente.
Per i veicoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 164 del TUIR esiste sia un limite di deducibilità percentuale (20% in generale, aumentato all’80% per agenti e rappresentanti di commercio), sia un limite al valore fiscalmente riconosciuto.
La maggiorazione del 40% per questo tipo di autovetture opera sia sul costo d’acquisto del veicolo che sul limite di valore fiscalmente riconosciuto.
Pertanto, per effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di deducibilità sono pari a:
Così ad esempio, ipotizzando l’acquisto di un’auto aziendale il 15.1.2016 ad un costo di 17.000 euro, il costo totale fiscalmente deducibile con l’incremento del 40% sarà pari a 23.800 euro, valore rientrante nel limite di deducibilità fiscale posto che lo stesso viene innalzato a 25.306,39 euro (in luogo dell’ordinario 18.076 euro).
Sul costo maggiorato di 23.800 euro sarà applicato il coefficiente di ammortamento pari al 25%, e successivamente sarà considerata l’ordinaria percentuale di deducibilità fiscale del 20%, ottenendo una quota di ammortamento annuale deducibile pari a 1.190 euro.
Secondo l’art. 164 co. 1 lett. a) del TUIR sono integralmente deducibili le spese relative ai veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria d’impresa e ai veicoli adibiti ad uso pubblico.
Anche per questi veicoli strumentali opera l’incremento generale previsto dall’art. 1 co. 91 della L. 208/2015.
Il super ammortamento per le auto si applica anche in caso di autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, disciplinate dalla lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 164 del TUIR.
Il costo d’acquisto, maggiorato del 40%, sarà quindi deducibile nel rispetto del limite del 70%.
Con riferimento all’applicabilità dell’agevolazione in caso di auto in leasing, dobbiamo tener presente che l’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR stabilisce che non si considera l’ammontare dei canoni proporzionalmente equivalente al costo di detti veicoli che eccede i limiti di costo fiscalmente rilevante.
Quindi per determinare la parte di canone deducibile dobbiamo moltiplicare l’importo del canone di leasing per il rapporto tra il limite di costo fiscalmente rilevante e il costo dell’ autoveicolo sostenuto dal soggetto concedente. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il valore massimo consentito di deducibilità.
Per chiarire meglio il calcolo da effettuare facciamo un esempio. Se ipotizziamo un costo auto per il concedente pari a 40.000 euro e un ammontare complessivo di canoni leasing pari a 50.000 euro, i canoni avrebbero una valenza fiscale in misura pari a 31.632 euro, vale a dire il 63,26% (dato dal rapporto tra 25.306 e 40.000) di 50.000.
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