scheda carburante

7
Apr

Acquisto carburante per autotrazione

La legge di Bilancio 2018 ha modificato le norme del Tuir e del D.P.R. 633/1972 al fine di variare i requisiti per beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione Iva per l’ acquisto di carburante da autotrazione. Inoltre, dal 1° luglio 2018 sarà abolita la scheda carburante.

Deducibilità del costo per acquisto carburante

Strumenti tracciabili

Per poter beneficiare della deduzione del costo, secondo quanto previsto nell’articolo 164 del Tuir, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, la deduzione potrà essere:

  • integrale se riferito a un veicolo esclusivamente strumentale o adibito a uso pubblico;
  • nella misura del 20% (80% per agenti e rappresentanti) se riferito a un veicolo di cui all’articolo 164, c. 1, lett. b);
  • nella misura del 70% se si tratta di un veicolo concesso in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.

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