Chiunque abbia intenzione di investire parte del proprio patrimonio in titoli, partecipazioni, azioni, valute o criptovalute deve tener ben presente quali sono i rischi, i vantaggi e i costi, in particolar modo quelli fiscali, che molto spesso vengono sottovalutati.
I redditi di capitale, come la parola stessa indica, derivano dall’impiego del capitale.
Questi redditi non sono esplicitamente definiti dalla normativa ma in base all’art. 44 e 45 del Tuir possono essere frazionati in due categorie:
I proventi derivanti da rapporti di finanziamento sono rendite percepite come remunerazione di un’intesa contrattuale dove l’investitore mette a disposizione una certa somma di denaro ad un altro soggetto (banca, intermediario, azienda) per un determinato tempo ottenendone la restituzione comprensiva di interessi. Questi proventi subiscono delle ritenute alla fonte che possono essere del 26% se si riferiscano ad interessi su dividendi, obbligazioni, bancari, postali o del 12,5% se si riferiscono ad interessi su titoli di stato, buoni fruttiferi postali o titoli equiparati emessi da organismi internazionali da stati esteri white list.
I proventi da attività finanziarie di partecipazioni, invece, sono redditi che derivano dalla partecipazione al capitale di rischio di società o soggetti passivi Ires. Per tali redditi la legge di stabilità 2018 ha introdotto una novità importante. Infatti se prima veniva fatta una distinzione a seconda di due parametri, la localizzazione e la percentuale di partecipazione (partecipazione qualificata o non qualificata) dal 1 gennaio 2018 non esiste più questa distinzione.
Nel caso di dividendi da società residenti (parametro localizzazione), percepiti da persone fisiche, titolari di P. Iva o società di persone e derivanti da partecipazioni qualificate, la tassazione era:
Nel caso di dividendi da società residenti, percepiti da società di capitali e derivanti da partecipazioni qualificate, la base imponibile era (ed è ancora) pari al 5%.
Nel caso di dividendi da società residenti, percepiti da persone fisiche e derivanti da partecipazioni non qualificate, la tassazione è variata nel tempo passando dal 12,5%, al 20% fino ad arrivare al 26% odierno.
Nel caso di dividendi da società residenti, percepiti da società di capitali e derivanti da partecipazioni non qualificate, la base imponibile era (ed è ancora) pari al 5%.
Qualora i dividendi vengano corrisposti da società residenti in stati a fiscalità privilegiata (paesi black list) a prescindere dalla maggioranza, qualificata o non, essi erano e saranno ancora imputati alla formazione del reddito per il 100% del loro ammontare.
Da questa data la tassazione sugli utili, dividendi e proventi assimilati per le persone fisiche sarà pari e fissa al 26% a prescindere dal tipo di partecipazione, qualificata o non qualificata.
Fino al 2007 | Dal 2008 al 2016 | 2017 | 2018 | |
Persone fisiche, Partecipazione qualificata | Dividendo imponibile per il 40% per aliquota di riferimento | Dividendo imponibile per il 49,72% per aliquota di riferimento | Dividendo imponibile per il 58,14% per aliquota di riferimento | Dividendo assoggettato al 26% |
Persone fisiche, Partecipazione non qualificata | Dividendo assoggettato al 12,5% | Passaggio dal 12,5% al 20% nel 2012 e dal 20% al 26% il 1/7/2014 | Dividendo assoggettato al 26% | Dividendo assoggettato al 26% |
Società di persone, Qualificata o non qualificata | Dividendo imponibile per il 40% per aliquota di riferimento | Dividendo imponibile per il 49,72% per aliquota di riferimento | Dividendo imponibile per il 58,14% per aliquota di riferimento | Dividendo imponibile per il 58,14% per aliquota di riferimento |
Società di capitali | Dividendo imponibile per il 5% | Dividendo imponibile per il 5% | Dividendo imponibile per il 5% | Dividendo imponibile per il 5% |
La nuova normativa prevede inoltre un regime transitorio per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
Questo regime transitorio, fino al 31/12/2022 e relativamente alle persone fisiche, prevede che per i dividendi maturati sino all’esercizio 2017 compreso, si dovrà operare in questo modo:
Invece per i redditi di capitale (dividendi) conseguiti dall’esercizio 2018 verrà applicata ai soci titolari di partecipazione, qualificata o non qualificata, la ritenuta fissa del 26%.
In conclusione, gli utili prodotti fino al 2017 incluso, se distribuiti dal 1/1/18 al 31/12/2022, seguiranno la medesima tassazione di riferimento del periodo, se distribuiti successivamente alla data del 31/12/2022 subiranno la ritenuta fissa del 26%.
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