Aspetti particolari della revisione del bilancio

L’applicazione dei nuovi criteri di valutazione civilistici e dei correlati principi contabili OIC, la rivisitazione degli schemi di bilancio, l’introduzione del rendiconto finanziario quale documento di bilancio unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa: se da un lato pongono evidenti complessità applicative in capo ai redattori di bilancio, dall’altro, di converso, richiedono ai revisori legali particolare attenzione nelle varie fasi che caratterizzano l’iter della revisione legale (dalla pianificazione, all’esecuzione e al reporting).

Attività di revisione del bilancio

Pianificazione

La pianificazione della revisione è una fase cruciale dell’iter di una revisione contabile, poiché assicura che gli obiettivi della stessa siano raggiunti e che sia dedicato maggior tempo alle aree ad alto rischio, evitando procedure di revisione non necessarie.

La valutazione dei rischi di errori significativi e le risposte appropriate da dare agli stessi sono attività da correlare al bilancio nel suo complesso, alle singole voci componenti lo stesso ma, anche, a livello di singole asserzioni che caratterizzano tutte le poste di bilancio e tutte le transazioni.

Particolarità legislative

Il D. Lgs. 139/2015, attuativo della direttiva 2013/34/Ue, ha apportato rilevanti cambiamenti alle norme per la redazione del bilancio d’esercizio, dei bilanci consolidati e dell’informativa di bilancio, dagli esercizi sociali che iniziano dal 1.01.2016.

Strumenti derivati

Gli strumenti finanziari derivati dovranno essere iscritti al loro “fair value”. Tale circostanza comporta un maggior rischio per il revisore di errori significativi da fronteggiare estendendo le procedure di revisione tese ad accertare, soprattutto, l’esistenza di derivati e l’attendibilità e correttezza della stima del “fair value”.

La direttiva europea sulla revisione è stata attuata in Italia con il D. Lgs. 17.07.2016, n. 135 il quale, con riferimento alle disposizioni relative alla relazione di revisione del bilancio contenute nell’art. 14, ha stabilito l’entrata in vigore per le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 6.08.2016. In termini pratici la prima relazione secondo le nuove regole è quella relativa ai bilanci chiusi al 31.12.2017.

Nuova direttiva europea sulla revisione del bilancio

La nuova direttiva europea ha previsto:

  • che il paragrafo contenente il giudizio di revisione deve ora essere posizionato all’inizio della relazione di revisione, seguito dal paragrafo “Elementi alla base del giudizio”
  • Limitatamente alla revisione delle società quotate, l’introduzione ad hoc contiene gli aspetti chiave della revisione contabile in modo tale da fornire una maggiore trasparenza sulle attività svolte dal revisore in esecuzione del proprio incarico, migliorando, di conseguenza, il valore comunicativo della relazione
  • Sempre limitatamente alla revisione del bilancio delle società quotate, è previsto l’inserimento del nome del responsabile dell’incarico di revisione e l’introduzione di una dichiarazione esplicita di indipendenza da parte del revisore in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
  • L’inserimento di una informativa specifica e dettagliata in merito alla verifica del presupposto della continuità aziendale che include una descrizione delle responsabilità del management e del revisore in merito al presupposto di continuità aziendale (going concern). In presenza di un’incertezza significativa il revisore è tenuto a richiamare l’attenzione sulla relativa informativa di bilancio, se ritenuta adeguata, ovvero a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio
  • Più dettagliata descrizione delle responsabilità del revisore e degli aspetti chiave del processo di revisione.

Aggiornamento da parte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti

La quarta edizione del documento sulla relazione unitaria di controllo, emanato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti, mette in evidenza alcune importanti novità:

  • la possibilità di effettuare rivalutazione dei beni d’impresa;
  • l’obbligo di fornire informazioni nella nota integrativa relativamente a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00;
  • gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati.
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Aspetti particolari della revisione del bilancio ultima modifica: 2019-04-05T19:32:31+01:00 da Roberto Francesco Orlandi
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