L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione della detrazione per riqualificazione energetica, per le spese sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2019, per interventi di riqualificazione effettuati sulle singole unità immobiliari. L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare, con le modalità previste, solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.
FACOLTÀ In luogo della detrazione, è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. I cessionari del credito, a loro volta, possono effettuare ulteriori cessioni.
Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:
È esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.
I soggetti comunicano, entro il 28.02 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, i dati relativi alla cessione del credito mediante l’apposito modello. I contribuenti dichiarano, inoltre, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni richieste:
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in 10 quote annuali, utilizzabili in compensazione, a decorrere dal 20.03 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
I dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01 al 31.12.2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari sono comunicati dal 7.05 al 12.07.2019.
Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01 al 31.12.2018 attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 5.08.2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01 al 31.12.2018, può essere effettuata a decorrere dal 5.08.2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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