L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione della detrazione per riqualificazione energetica, per le spese sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2019, per interventi di riqualificazione effettuati sulle singole unità immobiliari. L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare, con le modalità previste, solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

Beneficiari della cessione della detrazione per riqualificazione energetica

  • soggetti che hanno sostenuto spese, dal 1.01.2018 al 31.12.2019, per interventi di riqualificazione energetica, a cui spetta una detrazione del 65% oppure del 70-75%.
  • che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di “incapienti”
  • beneficiari della detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati in singole unità immobiliari.

FACOLTÀ In luogo della detrazione, è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. I cessionari del credito, a loro volta, possono effettuare ulteriori cessioni.

Soggetti a cui può essere ceduto il credito

Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:

  • dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  • di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti incapienti.

È esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

Comunicazione dell’agenzia delle entrate della cessione della detrazione per riqualificazione energetica

I soggetti comunicano, entro il 28.02 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, i dati relativi alla cessione del credito mediante l’apposito modello. I contribuenti dichiarano, inoltre, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni richieste:

  • utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
  • per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modulo allegato al provvedimento 18.04.2019
  • tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario.

Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Utilizzo del credito di imposta in compensazione

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in 10 quote annuali, utilizzabili in compensazione, a decorrere dal 20.03 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Spese sostenute entro il 31.12.2018

I dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01 al 31.12.2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari sono comunicati dal 7.05 al 12.07.2019.

Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01 al 31.12.2018 attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 5.08.2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01 al 31.12.2018, può essere effettuata a decorrere dal 5.08.2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

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Cessione della detrazione per riqualificazione energetica ultima modifica: 2019-07-06T09:50:44+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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