La L. 145/2018 modifica l’art 8 Tuir su diversi livelli in merito alle perdite fiscali irpef. Anzitutto è equiparato il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata a quello delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite solo dal reddito d’impresa.

Inoltre, è stato introdotto il principio secondo cui le eccedenze di perdite non utilizzate nell’anno di produzione sono portate a riduzione senza limiti temporali dei redditi d’impresa dei periodi d’imposta successivi, limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi. Resta salva la regola in base alla quale le “perdite di periodo” possono compensare eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto Irpef nel medesimo periodo, senza dover rispettare il limite dell’80%.

È da ritenere che il limite dell’80% non si applichi per le perdite prodotte nei primi 3 periodi di attività e in quelle situazioni in cui il soggetto cessa di operare in regime d’impresa.

L’intervento interessa imprese individuali, società di persone e S.r.l. “trasparenti”. Nulla cambia, invece, per le perdite prodotte da lavoratori autonomi. Le modifiche sono applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, ovvero dal 2018.

Perdite fiscali irpef per imprese in contabilità semplificata

Utilizzo e/o compensazione

Perdite maturate nel 2006 e 2007: Le perdite possono essere compensate con redditi della stessa categoria (redditi d’impresa), anche di tipo partecipativo.

Perdite maturate fino al 2017: Le perdite possono essere utilizzate in compensazione anche con redditi appartenenti ad altra categoria (redditi di fabbricati, diversi, ecc.), a riduzione del reddito complessivo nel limite del suo ammontare.

Perdite maturate dal 2018: Le perdite possono essere compensate con redditi della stessa categoria, anche di tipo partecipativo.

Riporto delle perdite

Perdite maturate nel 2006 e 2007: Le perdite non compensate possono essere riportate “a nuovo” negli esercizi successivi, non oltre il 5°. Le perdite, se maturate nei primi 3 anni di inizio dell’attività, possono essere riportate a nuovo “illimitatamente”, quindi senza alcun limite temporale

Perdite maturate fino al 2017: Le perdite non possono essere riportate “a nuovo” negli esercizi successivi. La quota di perdita che residua dopo aver effettuato la compensazione nello stesso esercizio in cui è maturata si perde definitivamente.

Perdite maturate dal 2018: Le perdite non compensate possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi senza limiti temporali, nel limite dell’80% del reddito di ciascuno dei periodi successivi. Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

Perdite fiscali irpef per imprese in contabilità ordinaria

Utilizzo e/o compensazione

Le perdite possono essere compensate con redditi della stessa categoria, anche di tipo partecipativo.

Riporto delle perdite

Perdite maturate fino al 2017: Le perdite non compensate possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi nei periodi successivi, nel limite temporale di 5 anni (compensazione integrale dell’importo). Le perdite, se maturate nei primi 3 anni di inizio dell’attività, possono essere riportate a nuovo “illimitatamente”, quindi senza alcun limite temporale.

Perdite maturate dal 2018: Le perdite non compensate possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi senza limiti temporali, nel limite dell’80% del reddito di ciascuno dei periodi successivi. Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

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Perdite fiscali Irpef ultima modifica: 2019-05-20T14:08:31+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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