L’art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015, sostituito dall’art. 17, 1° comma, lett. a) del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 a decorrere dal 1° gennaio 2020, e a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a Euro 400.000. Con riferimento alla verifica del superamento della soglia di Euro 400.000, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha chiarito che si deve prendere a riferimento l’intero volume d’affari del soggetto passivo IVA, anche se riferito ad attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972). Il documento di prassi in esame ha precisato, inoltre, che i soggetti passivi IVA devono prendere a riferimento per il 2019 il volume d’affari relativo al 2018. Invece, rimangono esclusi dall’obbligo nel 2019, ferma restando la possibilità su base volontaria, i soggetti passivi IVA che abbiano iniziato l’attività nel 2019.
Ricapitolando:
La disposizione normativa stabilisce che siano individuati mediante apposito Decreto ministeriale, con effetto dal 1° luglio 2019 e in via generalizzata dal 1° gennaio 2020, i casi di esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione della tipologia di attività esercitata. Il Decreto ministeriale è stato pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2019 (D.M. 10 maggio 2019) e prevede sia dei casi di esonero “prolungati” (quindi valevoli fino a revoca) sia dei casi di esonero fino al 31 dicembre 2019.
Il Decreto ministeriale stabilisce che l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica:
Il Decreto ministeriale prevede di fatto una proroga dell’adempimento al 1° gennaio 2020:
I soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, salvo i casi di esonero di cui al D.M. 10 maggio 2019, dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020, per adempiere al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dovranno:
Il registratore telematico è un dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco e in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale. Inoltre, il registratore telematico permette di emettere anche il nuovo documento commerciale (si veda il paragrafo successivo).
Considerato che con il nuovo obbligo i soggetti di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 potrebbero decidere di dotarsi di nuovi registratori telematici, è stato previsto un contributo una tantum per l’acquisto dei nuovi strumenti o l’adeguamento di quelli in uso, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento (per ogni strumento). L’art. 1, c. 55, della L. n. 145/2018 ha stabilito, diversamente da quanto in origine previsto dal D.L. n. 119/2018, che i contributi non saranno più anticipati dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato, bensì saranno concessi direttamente all’esercente come credito d’imposta utilizzabile nella prima liquidazione IVA successiva alla registrazione della fattura d’acquisto, nonché al pagamento con modalità tracciabile.
Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 ha previsto la possibilità di evitare l’acquisto del registratore telematico o l’adattamento dei misuratori fiscali in essere. Infatti, è stato stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, tramite questa applicazione, utilizzabile anche da dispositivi mobili come tablet e smartphone, sarà possibile generare il documento commerciale che sostituisce lo scontrino e la ricevuta fiscale.
Come già anticipato, per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 dal 1° luglio 2019 – per i soggetti con volume d’affari superiore a Euro 400.000 – e in via generalizzata dal 1° gennaio 2020 verrà meno la possibilità di rilasciare ai clienti il consueto scontrino o la ricevuta fiscale, fermo restando che potrà essere emessa fattura elettronica qualora richiesta dal cliente o per volontà del cedente/prestatore. Dal punto di vista tecnico lo scontrino/ricevuta fiscale è sostituito dal c.d. documento commerciale che è rilasciato:
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