Trasmissione telematica dei corrispettivi

Nuovi obblighi dal 1° luglio 2019 e dal 1° gennaio 2020

L’art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015, sostituito dall’art. 17, 1° comma, lett. a) del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 a decorrere dal 1° gennaio 2020, e a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a Euro 400.000. Con riferimento alla verifica del superamento della soglia di Euro 400.000, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha chiarito che si deve prendere a riferimento l’intero volume d’affari del soggetto passivo IVA, anche se riferito ad attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972). Il documento di prassi in esame ha precisato, inoltre, che i soggetti passivi IVA devono prendere a riferimento per il 2019 il volume d’affari relativo al 2018. Invece, rimangono esclusi dall’obbligo nel 2019, ferma restando la possibilità su base volontaria, i soggetti passivi IVA che abbiano iniziato l’attività nel 2019.

Ricapitolando:

  • per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (a eccezione dei casi di esonero disciplinati dal D.M. 10 maggio 2019, di cui al paragrafo successivo) con volume d’affari superiore a Euro 400.000 (nel 2018), dal 1° luglio 2019 viene meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente. Infatti, tali soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dal volume d’affari, dal 1° gennaio 2020 (a eccezione dei casi di esonero disciplinati dal D.M. 10 maggio 2019, di cui al paragrafo successivo) viene meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente. Infatti, tali soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi. In merito alle specifiche tecniche del nuovo obbligo si deve prendere a riferimento quanto delineato dal Provvedimento direttoriale prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, da ultimo modificato a opera del Provvedimento direttoriale prot. n. 99297 del 18 aprile 2019.

Casi di esonero per la trasmissione telematica dei corrispettivi

La disposizione normativa stabilisce che siano individuati mediante apposito Decreto ministeriale, con effetto dal 1° luglio 2019 e in via generalizzata dal 1° gennaio 2020, i casi di esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione della tipologia di attività esercitata. Il Decreto ministeriale è stato pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2019 (D.M. 10 maggio 2019) e prevede sia dei casi di esonero “prolungati” (quindi valevoli fino a revoca) sia dei casi di esonero fino al 31 dicembre 2019.

Casi di esonero “prolungati”

Il Decreto ministeriale stabilisce che l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica:

  1. alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, tra le quali rientrano la cessione di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, la cessione di alcuni prodotti agricoli, la vendita a distanza ovvero corrispondenza (commercio elettronico indiretto, ecc.); alle operazioni di cui al D.M. 13 febbraio 2015: si tratta dei servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e i servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; alle operazioni di cui al D.M. 27 ottobre 2015: si tratta delle prestazioni di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, di servizi elettronici (commercio elettronico diretto, c.d. e-commerce);
  2. alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di bagagli e veicoli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  3. alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

Casi di esonero fino al 31 dicembre 2019

Il Decreto ministeriale prevede di fatto una proroga dell’adempimento al 1° gennaio 2020:

  • per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2). La disposizione non chiarisce cosa debba intendersi per “operazioni collegate e connesse” anche se dovrebbe escludersi che si tratti delle operazioni accessorie a quella principale, così come definite dall’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto seguono il regime dell’operazione principale, con la conseguenza che per queste valgono le cause di esclusione “prolungate”. Sul punto sarà utile conoscere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria;
  • per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari registrato nel 2018. Il Decreto ministeriale stabilisce che in ogni caso tutte le operazioni indicate ai punti precedenti continueranno a essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Registratori telematici

I soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, salvo i casi di esonero di cui al D.M. 10 maggio 2019, dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020, per adempiere al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dovranno:

  • acquistare un nuovo registratore di cassa telematico conforme alle specifiche tecniche individuate dall’Agenzia delle Entrate; oppure
  • adeguare il registratore di cassa già in uso; oppure
  • utilizzare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, resa disponibile gratuitamente ai contribuenti in un’area riservata del sito.

Il registratore telematico è un dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco e in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale. Inoltre, il registratore telematico permette di emettere anche il nuovo documento commerciale (si veda il paragrafo successivo).

Considerato che con il nuovo obbligo i soggetti di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 potrebbero decidere di dotarsi di nuovi registratori telematici, è stato previsto un contributo una tantum per l’acquisto dei nuovi strumenti o l’adeguamento di quelli in uso, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento (per ogni strumento). L’art. 1, c. 55, della L. n. 145/2018 ha stabilito, diversamente da quanto in origine previsto dal D.L. n. 119/2018, che i contributi non saranno più anticipati dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato, bensì saranno concessi direttamente all’esercente come credito d’imposta utilizzabile nella prima liquidazione IVA successiva alla registrazione della fattura d’acquisto, nonché al pagamento con modalità tracciabile.

Procedura web dell’Agenzia delle Entrate in sostituzione del registratore telematico

Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 ha previsto la possibilità di evitare l’acquisto del registratore telematico o l’adattamento dei misuratori fiscali in essere. Infatti, è stato stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, tramite questa applicazione, utilizzabile anche da dispositivi mobili come tablet e smartphone, sarà possibile generare il documento commerciale che sostituisce lo scontrino e la ricevuta fiscale.

Scontrino/ricevuta fiscale e nuovo documento commerciale per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Come già anticipato, per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 dal 1° luglio 2019 – per i soggetti con volume d’affari superiore a Euro 400.000 – e in via generalizzata dal 1° gennaio 2020 verrà meno la possibilità di rilasciare ai clienti il consueto scontrino o la ricevuta fiscale, fermo restando che potrà essere emessa fattura elettronica qualora richiesta dal cliente o per volontà del cedente/prestatore. Dal punto di vista tecnico lo scontrino/ricevuta fiscale è sostituito dal c.d. documento commerciale che è rilasciato:

  • dai registratori telematici (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, modificato da ultimo a opera del Provvedimento direttoriale del 18 aprile 2019); oppure
  • mediante la procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019).
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Trasmissione telematica dei corrispettivi ultima modifica: 2019-06-16T21:51:00+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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