Il modello 730 è il formulario fiscale che i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno l’obbligo di predisporre per presentare la propria dichiarazione dei redditi, al fine di conseguire in tempi brevi il credito relativo al rimborso delle imposte. Il modello 730 può essere utilizzato per denunciare i seguenti redditi:
A partire dal 2016 il Governo rende disponibile per i contribuenti un modello 730 precompilato con le sole informazioni già a conoscenza dell’amministrazione finanziaria. Ogni cittadino ha la possibilità di accettare la dichiarazione senza fare alcuna modifica oppure può integrarla, effettuando la trasmissione direttamente dal sito del’Agenzia delle Entrate in via telematica, dopo aver ottenuto il codice personale o il PIN che si utilizza per accedere al sito dell’INPS. Alternativamente il contribuente può delegare un C.A.F. o un intermediario abilitato per la spedizione del modello 730.
I contribuenti che sono titolari, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche di redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario e sono invece obbligati ad inviare la dichiarazione dei redditi mediante il Modello Redditi (ex modello Unico).
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Sono del tutto esonerati dal vincolo di trasmettere la propria dichiarazione i cittadini che sono titolari esclusivamente dei redditi dovuti a:
O sono obbligati a dichiarare solo redditi soggetti a:
L’esenzione dalla presentazione della dichiarazione per i casi sopra elencati scatta esclusivamente alle seguenti condizioni:
Sono esentati inoltre i contribuenti che conseguono dei redditi inferiori a determinate soglie minime. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non deve essere superiore a:
Se non si sceglie di inviare telematicamente il modello 730 precompilato, la copia cartacea può essere consegnata:
L’imposta a credito in caso di rimborso o il saldo a debito vengono versate o trattenute, solitamente a luglio, direttamente in busta paga o dalla pensione, a meno che il contribuente non faccia richiesta esplicita affinché il corrispettivo venga bonificato direttamente sul suo conto corrente.
Se si dovesse riscontrare un errore nel Modello 730 presentato, è sempre possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato per inviare un modello integrativo che rettifichi i dati errati contenuti nel modello originale. Il professionista può eventualmente decidere di correggere i dati errati del modello 730 mediante l’invio di un Modello Redditi (ex modello Unico) persone fisiche entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno successivo.
Il Modello 730 precompilato 2017 si potrà presentare entro il 24 luglio 2017 direttamente tramite l’applicazione web.
Il modello 730 2017 ordinario, ricordiamo, viene utilizzato nel caso in cui il contribuente non possa o non voglia usare il precompilato e per il cui invio è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato o al proprio sostituto. Il termine di presentazione è stabilito al 7 luglio 2017. E’ tuttavia possibile utilizzare il termine più lungo del 24 luglio 2017 se l’invio del 730 avviene mediante Caf o intermediario abilitato che, al 7 luglio 2017, abbia già trasmesso almeno l’80% delle proprie dichiarazioni.
La versione 2017 del Modello 730 precompilato è consultabile e scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile. Per la dichiarazione dei redditi, servono anche i seguenti documenti:
La documentazione tributaria va conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.
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