La territorialità dell’imposta sulle successioni, che è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, compresi quelli esteri, è disciplinata dall’art. 2 comma 47 – 53 del decreto legge n. 262 del 03.10.2006 (L. del 24.11.2006 n. 286) e dal Decreto legislativo n. 346 del 31.10.1990.
Gli elementi rilevanti per stabilire la territorialità dell’imposta sulle successioni sono la residenza del de cuius al momento dell’apertura della successione e l’esistenza dei beni in Italia o all’estero.
Leggi tuttoDopo la ripresa della generalità delle attività economiche a seguito del ”lockdown” occorre fare il punto della situazione in merito agli effetti della chiusura sui contratti in particolare su quelli “di durata” quali la locazione.
Preliminarmente occorre osservare che la pandemia e la chiusura generalizzata hanno comportato un calo e/o l’azzeramento di consumi che si è tramutato in un abbassamento del fatturato, limitando la liquidità disponibile e per l’effetto la regolare esecuzione dei pagamenti (obbligazione pecuniarie). Tuttavia la cosiddetta “impotenza finanziaria”, per quanto sia determinata da cause di forza maggiore quale l’emergenza sanitaria in corso, non giustifica il mancato o tardivo pagato delle somme dovute. Non può esservi impossibilità oggettiva e assoluta di procurarsi il denaro in quanto la prestazione è sempre possibile in considerazione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri. Tanto è confermato dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile: “…non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l’impossibilità di adempiere l’obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano obbiettivamente collegate alla prestazione dovuta…”.
Leggi tuttoNel periodo di emergenza Covid 19 la negoziazione assistita da avvocati rappresenta sicuramente una valida alternativa rispetto ai procedimenti di separazione consensuale, di divorzio congiunto, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio avanti all’autorità giudiziaria.
Tale istituto, così come è stato previsto dalla legge n. 162/2014, presenta il vantaggio di esentare i coniugi, che vogliano addivenire ad una soluzione consensuale della separazione, del divorzio e/o alla modifica delle rispettive condizioni, dall’onere di presentare la domanda innanzi ad un Tribunale e di recarsi in udienza, con un evidente risparmio di tempi ed energie, senza tuttavia eliminare un controllo sulla legittimità e in presenza di figli minori, anche sul merito dell’accordo, da parte di un organo esterno.
Leggi tuttoI soggetti passivi Irpef, che effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative o Pmi innovative, possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta. I soggetti passivi Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta. Il D.M. 7.05.2019 contiene le istruzioni operative per la fruizione e applicazione delle agevolazioni senza far menzione delle novità previste dall’art. 1, c. 218 L. 145/2018 in quanto ancora soggette all’autorizzazione della Commissione Europea
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L’agenzia delle entrate ha recentemente chiarito il comportamento che il soggetto che applica il regime forfetario deve tenere, in presenza di una nota di variazione in diminuzione da emettere nei confronti di un proprio cliente.
I soggetti che applicano il regime forfettario sono tenuti alla non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, non possono esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.
Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole: