Per quanto concerne l’abitazione principale ai fini IMU la Corte Costituzionale con la sentenza 13.10.2022 n. 209, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale. In particolare, ha riconosciuto incostituzionale la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica nell’immobile adibito ad abitazione principale non solo da parte del possessore, ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.
I due elementi necessari per la qualifica dell’immobile come abitazione principale sono:
Ante sentenza
I requisiti della residenza anagrafica e dimora abituale sopra citatati, non dovevano sussistere solo in capo al possessore dell’immobile ma anche ai componenti del nucleo familiare.
Il fatto che i figli o il coniuge avessero una residenza o dimora diversa da quella del possessore faceva venir meno l’esenzione relativa all’abitazione principale ai fini IMU; per tale ragione molte coppie decidevano di non formalizzare il proprio rapporto mediante matrimonio o unione civile.
In tale eventualità, non costituendosi un nucleo familiare non sorgeva la necessità del triplice requisito, portando la coppia di fatto a godere di una doppia esenzione ai fini IMU ciascuno nell’immobile di proprio possesso fissato come residenza e dimora abituale.
Esempio ante sentenza costituzionale:
Il Sig. Rossi, nell’intero anno 2022 è proprietario al 100% di un immobile sito in Roma, la moglie Sig.ra Bianchi è comproprietaria con il Sig. Rossi al 50% di un immobile sito a Milano.
Il Sig. Rossi ha stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile di Roma mentre la Sig.ra Bianchi nell’immobile di Milano. In base alla disciplina IMU ante sentenza 209/2022 Bianchi e Rossi decidono di fruire dell’esenzione sull’abitazione principale con riferimento all’immobile sito in Milano (posseduto da entrambi). In questa circostanza:
La ragione per cui il Sig. Rossi non gode dell’esenzione IMU per la propria quota sull’immobile di Milano sta nel fatto che a differenza della Sig.ra Bianchi non vi ha la residenza anagrafica e dimora abituale.
Post sentenza
Nell’attuale contesto sociale, non è raro che due persone unite in matrimonio o unione civile, in presenza di alcune esigenze, tra cui quelle lavorative, possano trovarsi a vivere in luoghi diversi.
La sentenza della Corte Costituzionale 209/2022 per adeguare il riferimento normativo alle circostanze attuali ha eliminato:
Esempio post sentenza costituzionale:
Il Sig. Rossi, nell’intero anno 2022 è proprietario al 100% di un immobile sito in Roma, la moglie Sig.ra Bianchi è comproprietaria con il Sig. Rossi al 50% di un immobile sito a Milano.
Il Sig. Rossi ha stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile di Roma mentre la Sig.ra Bianchi nell’immobile di Milano. In base alla disciplina IMU ante sentenza 209/2022 Bianchi e Rossi decidono di fruire dell’esenzione sull’abitazione principale con riferimento all’immobile sito in Milano (posseduto da entrambi). In questa circostanza:
A differenza della situazione ante sentenza, anche il Sig. Rossi gode dell’esenzione IMU con riferimento all’immobile in cui ha la residenza anagrafica e la dimora abituale ovvero a Roma. Altra differenza è costituita dal fatto che non è più necessario dover scegliere un solo immobile da esentare.
Annualità pregresse
Per le annualità pregresse, sussiste il diritto al rimborso per i possessori di immobili che abbiano versato l’IMU non applicando le esenzioni per l’abitazione principale in presenza di un componente del nucleo familiare con residenza anagrafica o dimora abituale in un immobile differente.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro i cinque anni dal versamento dell’imposta, per qualsiasi tipologia di consulto non esitate a contattarci al nostro indirizzo email info@studioorlandi.it.
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