Per quanto concerne l’abitazione principale ai fini IMU la Corte Costituzionale con la sentenza 13.10.2022 n. 209, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale. In particolare, ha riconosciuto incostituzionale la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica nell’immobile adibito ad abitazione principale non solo da parte del possessore, ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.

I due elementi necessari per la qualifica dell’immobile come abitazione principale sono:

  1. Requisito formale della residenza anagrafica riscontrabile all’Anagrafe del Comune;
  2. Requisito fattuale della dimora abitale ovvero utilizzato come abitazione per la maggior parte dell’anno.

Ante sentenza

I requisiti della residenza anagrafica e dimora abituale sopra citatati, non dovevano sussistere solo in capo al possessore dell’immobile ma anche ai componenti del nucleo familiare.

Il fatto che i figli o il coniuge avessero una residenza o dimora diversa da quella del possessore faceva venir meno l’esenzione relativa all’abitazione principale ai fini IMU; per tale ragione molte coppie decidevano di non formalizzare il proprio rapporto mediante matrimonio o unione civile.

In tale eventualità, non costituendosi un nucleo familiare non sorgeva la necessità del triplice requisito, portando la coppia di fatto a godere di una doppia esenzione ai fini IMU ciascuno nell’immobile di proprio possesso fissato come residenza e dimora abituale.

Esempio ante sentenza costituzionale:

Il Sig. Rossi, nell’intero anno 2022 è proprietario al 100% di un immobile sito in Roma, la moglie Sig.ra Bianchi è comproprietaria con il Sig. Rossi al 50% di un immobile sito a Milano.

Il Sig. Rossi ha stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile di Roma mentre la Sig.ra Bianchi nell’immobile di Milano. In base alla disciplina IMU ante sentenza 209/2022 Bianchi e Rossi decidono di fruire dell’esenzione sull’abitazione principale con riferimento all’immobile sito in Milano (posseduto da entrambi). In questa circostanza:

  • La Sig.ra Bianchi su segnalazione al Comune di Milano non versa alcun importo IMU godendo dell’esenzione per abitazione principale;
  • Il Sig. Rossi invece, deve versare l’IMU sia in relazione all’immobile di Roma, sia in relazione all’immobile di Milano per la sua quota di possesso (50%).

La ragione per cui il Sig. Rossi non gode dell’esenzione IMU per la propria quota sull’immobile di Milano sta nel fatto che a differenza della Sig.ra Bianchi non vi ha la residenza anagrafica e dimora abituale.

Post sentenza

Nell’attuale contesto sociale, non è raro che due persone unite in matrimonio o unione civile, in presenza di alcune esigenze, tra cui quelle lavorative, possano trovarsi a vivere in luoghi diversi.

La sentenza della Corte Costituzionale 209/2022 per adeguare il riferimento normativo alle circostanze attuali ha eliminato:

  • La presenza del triplice requisito (residenza anagrafica/dimora abitale e nucleo familiare) bensì esclusivo mantenimento della residenza anagrafica e dimora abitale;
  • La scelta di un unico immobile destinato all’esenzione;
  • La necessità di dover comunicare al Comune l’immobile oggetto di esenzione sull’’abitazione principale ai fini IMU;
  • La differenza tra coppie di fatto e persone unite in matrimonio o unione civile.

Esempio post sentenza costituzionale:

Il Sig. Rossi, nell’intero anno 2022 è proprietario al 100% di un immobile sito in Roma, la moglie Sig.ra Bianchi è comproprietaria con il Sig. Rossi al 50% di un immobile sito a Milano.

Il Sig. Rossi ha stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile di Roma mentre la Sig.ra Bianchi nell’immobile di Milano. In base alla disciplina IMU ante sentenza 209/2022 Bianchi e Rossi decidono di fruire dell’esenzione sull’abitazione principale con riferimento all’immobile sito in Milano (posseduto da entrambi). In questa circostanza:

  • La Sig.ra Bianchi fruisce dell’esenzione IMU per l’abitazione principale con riferimento alla quota di possesso del 50% per l’immobile sito in Milano;
  • Il Sig. Rossi invece, ha diritto a fruire dell’esenzione IMU con riferimento all’immobile di Roma, mentre deve versare l’IMU con in riferimento alla quota di possesso dell’immobile sito in Milano.

A differenza della situazione ante sentenza, anche il Sig. Rossi gode dell’esenzione IMU con riferimento all’immobile in cui ha la residenza anagrafica e la dimora abituale ovvero a Roma. Altra differenza è costituita dal fatto che non è più necessario dover scegliere un solo immobile da esentare.

Annualità pregresse

Per le annualità pregresse, sussiste il diritto al rimborso per i possessori di immobili che abbiano versato l’IMU non applicando le esenzioni per l’abitazione principale in presenza di un componente del nucleo familiare con residenza anagrafica o dimora abituale in un immobile differente.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro i cinque anni dal versamento dell’imposta, per qualsiasi tipologia di consulto non esitate a contattarci al nostro indirizzo email info@studioorlandi.it.

CLICCA QUI

CONTATTACI

Se vuoi ricevere ULTERIORI INFORMAZIONI o sei interessato ai NOSTRI SERVIZI, contattaci!

Abitazione principale ai fini IMU ultima modifica: 2022-10-31T15:40:19+02:00 da Serena Tomasetta
Condividi con tuoi amici...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Lascia Un Commento

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.