LA DEDUCIBILITA’ DELLE MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 19920 del 21 giugno 2022, si è pronunciata sulla deducibilità fiscale delle spese per migliorie su beni di terzi, in relazione alle ipotesi di rinnovo del contratto di locazione alla scadenza.

Secondo tale sentenza deve ritenersi corretta la distribuzione dei costi per migliorie su beni di terzi per un periodo pari al contratto di locazione secondo la sua durata ordinaria, con irrilevanza del probabile rinnovo alla scadenza.

La Corte di Cassazione si è trovata ad esprimersi nuovamente sulla tematica della deducibilità di tali spese alla luce del provvedimento adottato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società (locataria) che aveva sostenuto costi per l’apertura dei punti vendita in numerosi immobili detenuti in locazione e aveva commisurato la durata dell’utilità del bene al periodo di durata del contratto, senza considerare la possibilità del rinnovo alla scadenza.

L’amministrazione finanziaria aveva, infatti, ripreso a tassazione le relative quote di ammortamento, sulla base dell’assunto secondo cui il periodo di ammortamento dovesse corrispondere alla durata del contratto di locazione, da intendersi comprensiva del primo rinnovo (12 anni).

Secondo i giudici di legittimità, invece, le spese in questione dovevano essere distribuite per tutta la durata della locazione, tenendo in considerazione solo della prima scadenza e non anche del periodo di rinnovo; ritenendo illegittima la ripresa a tassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In definitiva, alla luce della sentenza di cui sopra, non può ritenersi contestabile la scelta della società di dedurre le spese per migliorie sui beni di terzi in relazione alla durata contrattuale della locazione (senza tener conto del possibile rinnovo).

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LA DEDUCIBILITA’ DELLE MIGLIORIE SU BENI DI TERZI ultima modifica: 2022-06-27T12:57:53+02:00 da Serena Tomasetta
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