Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari con una eccezione per le micro P.IVA.
In particolare, l’art. 18 commi 2 e 3 stabilisce l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per:
che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €.
Sono invece esclusi da tale obbligo le cosiddette micro P.IVA per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024.
Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, è stato previsto che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza che venga applicata alcuna sanzione.
Continua a restare in vigore, il divieto di emissione di fatture elettroniche per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e per quei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
L’obbligo di emissione di e-fatture via SdI consente la riduzione a due anni dei termini di accertamento, sempre a patto che sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 €.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le seguenti modalità di generazione della e-fattura:
Dal 1° luglio 2022 gli operatori economici chiamati al nuovo adempimento saranno anche tenuti alla conservazione delle fatture elettroniche, a tal proposito l’Agenzia delle Entrate offre gratuitamente il servizio attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”.
Subisce una modifica anche la modalità di comunicazione all’A.E. delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, la quale non potrà più essere effettuata secondo le modalità attuali ma richiederà la trasmissione con SdI ed il formato XML.
In particolare, per le fatture emesse nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere allo SdI.
Resterà ancora possibile l’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.
Infine, come stabilito dal provvedimento n. 293384/2021, l’obbligo comunicativo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
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