25
Gen

Bonus Mobili per le giovani coppie

La legge di stabilità per il 2016 , sul fronte dell’agevolazione per l’acquisto di mobili d’arredo, introduce un bonus mobili per le giovani coppie “costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni” di età.
Tali soggetti, nel caso in cui risultino essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, per l’acquisto di mobili destinati ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione, da calcolare su un importo massimo complessivo di spesa di euro 16mila, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre del 2016, e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. E’ importante sottolineare che tale detrazione non è cumulabile con quelle spettanti in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

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20
Gen

Limite per l’utilizzo del denaro contante

La legge di stabilità 2016 prevede, tra l’altro, l’innalzamento del limite per l’utilizzo del denaro contante.

A decorrere dall’1.1.2016, infatti, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro.

In particolare, sempre a decorrere dall’1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).

Anche in relazione alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai c.d. cambiavalute, per i quali il limite era fissato a 2.499,99 euro, il limite è innalzato a 2.999,99 euro.

Viene lasciata, invece, a 999,99 euro la soglia per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”).

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6
Gen

Il Nuovo Regime Forfettario

La caratteristica del regime forfettario è una determinazione forfettaria del reddito in base a specifici coefficienti di redditività, differenziati per categorie. Il prelievo fiscale avviene tramite una imposta sostitutiva di Irpef ed Irap, la cui aliquota è fissata al 15 per cento, senza limiti di età e di permanenza.

La novità principale apportata dalla legge riguarda l’abbattimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per le start-up. Tale percentuale potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività dal 2016 ( a prescindere dall’età anagrafica) mentre per chi ha iniziato l’attività nel 2015, a partire dal 2016 si potrà applicare la nuova aliquota del 5% per i 4 anni residui, quindi fino al 2019. Resta ferma la determinazione forfettaria del reddito tramite percentuali di redditività che non sono mutate tra 2015 e 2016.

Altra novità significativa per i forfettari è l’innalzamento della soglia di ricavi e compensi incassati al fine di rispettare il requisito di applicazione del regime agevolato. I limiti per tutte le attività sono stati aumentati di 10.000,00 euro, salvo per le attività professionali, per cui l’incremento è stato pari a 15.000,00 euro, portando il limite massimo a 30.000 euro.

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4
Gen

Legge di Stabilità 2016 – Principali Novita’

Di seguito si riepilogano le principali novità della “ legge di stabilità per il 2016”, in vigore dall’1.1.2016:

Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”)

Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro.

I redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente de­ter­minato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che: 1) il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova at­ti­vità, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, an­che in for­ma associata o familiare; 2) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecu­zio­ne di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipen­dente o autonomo; 3) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro sog­get­to, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta prece­den­te non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

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29
Dic

Il regime dell’Iva per cassa

L’art. 32-bis del Dl 83/2012 introduce il nuovo “regime dell’Iva per cassa ”. Possono usufruire del nuovo regime:

  • gli enti non commerciali, relativamente all’attività commerciale
  • tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni
  • tutti i soggetti di cui sopra che, esercitando anche attività escluse dal presente regime, separino l’attività non esclusa (in base all’articolo 36 Dpr 633/1972 ).

Sono escluse dal regime dell’Iva per cassa le operazioni di seguito indicate.

  •  Operazioni effettuate in regimi speciali , a meno che non siano contabilmente separate, in base all’articolo 36 Dpr 633/1972 :
    – in regime monofase (per esempio, editoria)
    – in regime speciale per l’agricoltura e attività connesse
    – in regime del margine per i beni usati
    – in regime speciale per le agenzie di viaggio
    – in regime speciale per l’agriturismo

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