regime forfettario

17
Mar

IL REGIME FORFETTARIO NELLA GESTIONE DELLE LOCAZIONI DI CASE VACANZE, B&B E AFFITTACAMERE.

L’inquadramento dei redditi per l’attività di casa vacanze o B&B è molto difficile perché le indicazioni generali dell’Amministrazione finanziaria oltre ad essere messe in discussione dalla giurisprudenza europea si scontrano anche con le normative Regionali, quest’ultime competenti a legiferare in materia di turismo.

L’attività di locazione non obbliga necessariamente l’apertura di una posizione iva.

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29
Feb

Iva e nota di variazione nel regime forfettario


L’agenzia delle entrate ha recentemente chiarito il comportamento che il soggetto che applica il regime forfetario deve tenere, in presenza di una nota di variazione in diminuzione da emettere nei confronti di un proprio cliente.

I soggetti che applicano il regime forfettario sono tenuti alla non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, non possono esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.

Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole:

  • non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti e non possono, di conseguenza, detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
  • non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
  • non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
  •  non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
  • non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche.
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28
Set

Trattamento iva nel regime forfettario

Il particolare trattamento iva nel regime forfettario comporta la non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.
Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole:

  • non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti e non possono, di conseguenza, detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
  • non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
  • non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
  • non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
  • non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche.
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27
Apr

Regime forfettario che compie operazioni con l’estero

Di seguito sono schematizzati le principali casistiche per un contribuente in regime forfettario che compie operazioni con l’estero.

CESSIONE DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTO IVA UE

L’operazione deve essere considerata cessione interna pertanto non deve essere applicata l’iva e non deve essere comunicata nei modelli intrastat. Sulla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura “la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 comma 2, D.L. n. 331/93”.

CESSIONE DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTO PRIVATO UE

Segue le stesse regole del caso precedente quindi no iva, no intra e anche in questo caso la dicitura in fattura sarà la seguente “la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 comma 2, D.L. n. 331/93” .

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14
Lug

Accesso al regime forfettario possibile con partecipazione

L’accesso al regime forfettario per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni o in srl in regime di trasparenza, è escluso ai sensi dell’articolo 1 comma 57 lettera d) della Legge 190/2014.

Il fine della norma è quello di evitare “l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione – sostitutivo e ordinario – di redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta”. A tal fine risulta irrilevante, ai fini della verifica, che la partecipazione sia detenuta nell’ambito di impresa individuale o in qualità di persona fisica. Leggi tutto