16
Giu

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Nuovi obblighi dal 1° luglio 2019 e dal 1° gennaio 2020

L’art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015, sostituito dall’art. 17, 1° comma, lett. a) del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 a decorrere dal 1° gennaio 2020, e a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a Euro 400.000. Con riferimento alla verifica del superamento della soglia di Euro 400.000, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha chiarito che si deve prendere a riferimento l’intero volume d’affari del soggetto passivo IVA, anche se riferito ad attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972). Il documento di prassi in esame ha precisato, inoltre, che i soggetti passivi IVA devono prendere a riferimento per il 2019 il volume d’affari relativo al 2018. Invece, rimangono esclusi dall’obbligo nel 2019, ferma restando la possibilità su base volontaria, i soggetti passivi IVA che abbiano iniziato l’attività nel 2019.

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1
Giu

ISA 2018 – Pagelle di affidabilità fiscale

L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10.05.2019, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2018.

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20
Mag

Perdite fiscali Irpef

La L. 145/2018 modifica l’art 8 Tuir su diversi livelli in merito alle perdite fiscali irpef. Anzitutto è equiparato il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata a quello delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite solo dal reddito d’impresa.

Inoltre, è stato introdotto il principio secondo cui le eccedenze di perdite non utilizzate nell’anno di produzione sono portate a riduzione senza limiti temporali dei redditi d’impresa dei periodi d’imposta successivi, limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi. Resta salva la regola in base alla quale le “perdite di periodo” possono compensare eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto Irpef nel medesimo periodo, senza dover rispettare il limite dell’80%.

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5
Apr

Aspetti particolari della revisione del bilancio

L’applicazione dei nuovi criteri di valutazione civilistici e dei correlati principi contabili OIC, la rivisitazione degli schemi di bilancio, l’introduzione del rendiconto finanziario quale documento di bilancio unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa: se da un lato pongono evidenti complessità applicative in capo ai redattori di bilancio, dall’altro, di converso, richiedono ai revisori legali particolare attenzione nelle varie fasi che caratterizzano l’iter della revisione legale (dalla pianificazione, all’esecuzione e al reporting).

Attività di revisione del bilancio

Pianificazione

La pianificazione della revisione è una fase cruciale dell’iter di una revisione contabile, poiché assicura che gli obiettivi della stessa siano raggiunti e che sia dedicato maggior tempo alle aree ad alto rischio, evitando procedure di revisione non necessarie.

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2
Mar

Nuova Sabatini per i beni strumentali

Con il decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019 è disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a € 480 milioni. Con il decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019 è disposto, altresì, l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili, che non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4 dicembre 2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a partire dal 1 febbraio 2019. La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

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