L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10.05.2019, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2018.
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Nessun beneficio e nessuna penalizzazione specifica.
Posizioni a rischio, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, si tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.
Per i periodi d’imposta per i quali si applicano gli indici i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale.
Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva.
L’indicazione degli ulteriori componenti positivi non comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
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