Regime Forfettario

13
Giu

Fatturazione elettronica forfettari: si parte dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari con una eccezione per le micro P.IVA.

In particolare, l’art. 18 commi 2 e 3 stabilisce l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per: 

  • i contribuenti forfettari;
  • i soggetti in regime di vantaggio;
  • le associazioni sportive dilettantistiche.

che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €.

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17
Mar

IL REGIME FORFETTARIO NELLA GESTIONE DELLE LOCAZIONI DI CASE VACANZE, B&B E AFFITTACAMERE.

L’inquadramento dei redditi per l’attività di casa vacanze o B&B è molto difficile perché le indicazioni generali dell’Amministrazione finanziaria oltre ad essere messe in discussione dalla giurisprudenza europea si scontrano anche con le normative Regionali, quest’ultime competenti a legiferare in materia di turismo.

L’attività di locazione non obbliga necessariamente l’apertura di una posizione iva.

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29
Feb

Iva e nota di variazione nel regime forfettario


L’agenzia delle entrate ha recentemente chiarito il comportamento che il soggetto che applica il regime forfetario deve tenere, in presenza di una nota di variazione in diminuzione da emettere nei confronti di un proprio cliente.

I soggetti che applicano il regime forfettario sono tenuti alla non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, non possono esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.

Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole:

  • non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti e non possono, di conseguenza, detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
  • non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
  • non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
  •  non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
  • non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche.
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27
Apr

Regime forfettario che compie operazioni con l’estero

Di seguito sono schematizzati le principali casistiche per un contribuente in regime forfettario che compie operazioni con l’estero.

CESSIONE DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTO IVA UE

L’operazione deve essere considerata cessione interna pertanto non deve essere applicata l’iva e non deve essere comunicata nei modelli intrastat. Sulla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura “la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 comma 2, D.L. n. 331/93”.

CESSIONE DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTO PRIVATO UE

Segue le stesse regole del caso precedente quindi no iva, no intra e anche in questo caso la dicitura in fattura sarà la seguente “la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 comma 2, D.L. n. 331/93” .

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4
Gen

Regime forfettario 2019

L’art. 1 commi 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfettario“).

Soggetti ammessi

Il regime forfettario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arti o professioni, ivi incluse le imprese familiari.
Le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR, invece, sono esclusi dal regime.

Requisiti d’accesso a partire dall’1.1.2019

Per effetto delle modifiche della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), a decorrere dal 2019, l’accesso è condizionato al rispetto del solo limite, ragguagliabile ad anno, relativo ai ricavi e compensi dell’anno precedente che viene incrementato a 65.000 euro, per tutte le attività; sono abrogati, invece, i limiti relativi alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali.  
La nuova soglia di 65.000 euro va verificata, dall’1.1.2019, rispetto a quanto incassato nell’anno precedente. Tale criterio opera tanto in caso di primo accesso al regime, quanto in caso di verifica della permanenza nel 2019.

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