L’abolizione TASI è stata introdotta con l’ultima legge di Stabilità.
Le abitazioni principali con le relative pertinenze dal 1° gennaio 2016 non sono più soggette alla TASI. Non godono dell’agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Quindi, considerando che ai fini IMU le abitazioni principali già non versavano alcuna imposta dallo scorso anno, non è dovuto alcun acconto entro il 16 giugno 2016 ai fini IMU e TASI per le abitazioni principali accatastate nelle altre categorie (A/2, A/3, A/4 ecc.).
La TASI, tasa sui servizi indivisibili, in particolare non è dovuta:
I proprietari degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale, invece, sono tenuti al versamento sia dell’IMU che della TASI.
La conferma ufficiale dell’estensione anche per la TASI dell’assimilazione all’abitazione principale prevista per l’IMU è arrivata con una news del Dipartimento delle Finanze pubblicata il 30 maggio 2016. Questa news ha chiarito che la definizione di abitazione principale è la medesima per entrambi i tributi che gravano sulle unità immobiliari, estendendo quindi le assimilazioni previste dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 anche alla TASI.
IMU e TASI quindi, in caso di abitazioni non incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non sono dovute anche per:
L’immobile assimilato all’abitazione principale segue lo stesso trattamento delle altre abitazioni principali, ossia:
L’articolo 1 comma 10 della legge di stabilità 2016 ha previsto, con decorrenza 1º gennaio 2016, un decremento del 50% della base imponibile dell’IMU e della TASI, per le abitazioni (con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai genitori oppure ai figli, destinate ad abitazione principale.
Per i dettagli rimandiamo al nostro articolo Comodato immobiliare.
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