La comunicazione black list è obbligatoria per i soggetti titolari di partita IVA, che sono infatti tenuti a comunicare le operazioni con gli operatori economici residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
L’adempimento è disciplinato dall’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40, conv. L. 22.5.2010 n. 73.
La comunicazione black list avviene compilando il quadro BL del modello di comunicazione polivalente. Bisogna barrare, nel rigo BL002, il codice 2 “Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata”.
Le operazioni da comunicare, quando la controparte è un operatore economico residente o localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata, sono le seguenti:
Le prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del requisito di territorialità devono essere in ogni caso comunicate, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi di fatturazione e di registrazione.
A partire dal periodo d’imposta 2014, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 21 del DLgs. 175/2014, è stato modificato il limite previsto che rende obbligatorio l’invio del resoconto delle operazioni effettuate con i paesi “black list”. Tale limite, assunto su base annuale, è pari a 10.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 31 del 30.12.2014 e n. 6 del 19.2.2015, ha precisato che il suddetto limite di 10.000 euro è riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell’anno solare, sommando l’imponibile delle operazioni attive e passive, con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata. Quindi se un soggetto italiano compie una serie di operazioni con controparti localizzate in un “paradiso fiscale” che eccedono complessivamente la soglia di 10.000 euro in un anno solare, lo stesso è tenuto a segnalare tutte le suddette operazioni, comprese quelle di importo scarsamente significativo.
E’ obbligatorio comunicare le operazioni effettuate con le società residenti in uno degli Stati esteri ricompresi in almeno uno dei due elenchi di cui ai DM 4.5.99 e 2 e DM 21.11.2001, senza considerare le limitazioni contenute negli articoli 2 e 3 del DM 21.11.2001 (abrogato dal DM 30.3.2015).
Dato che, per rendere obbligatorio l’invio dei dati, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste, gli interventi operati dal DM 30.3.2015 e dal DM 18.11.2015, i quali hanno abolito dalla lista nera del DM 21.11.2001 rispettivamente Filippine, Malaysia e Singapore, nonché Hong Kong, risultano ininfluenti. Pertanto le operazioni intrattenute con tali Paesi continuano ad essere monitorati ai fini dell’obbligo di comunicazione in esame.
Si riepiloga, in base a quanto detto, l’elenco degli Stati rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione Black list:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kenya, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.
La L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha ridefinito i criteri per individuare gli Stati a fiscalità privilegiata valevoli nell’ambito della normativa CFC, legandoli ad una tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana, e non più alla presenza dello Stato in una determinata black list.
A seguito delle modifiche apportate alla materia dal DLgs. 175/2014, la comunicazione black list ha periodicità annuale.
Lo stesso decreto non ha, però, espressamente chiarito i termini di presentazione; considerando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti prevedendo un invio unico del modello, si dovrebbero comunque ritenere applicabili i termini previsti per il c.d. “spesometro”, e cioé:
Per verificare la periodicità bisogna fare riferimento all’anno di presentazione del modello e non a quello cui lo stesso si riferisce.
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