L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare numero 4/E del 30 marzo 2017, redatta a braccetto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con l’intento di offrire maggiori chiarimenti riguardo l’agevolazione dell’iper ammortamento del 150 % dei beni materiali classificabili nella c.d. Industria 4.0. L’obiettivo principale del Piano Industria 4.0, precisa la circolare, è quello di consentire l’ammodernamento dei beni strumentali delle aziende italiane, caratterizzati da un’obsolescenza media superiore rispetto a quella dei concorrenti stranieri, a causa della crisi e della riduzione degli investimenti industriali negli anni recenti.
La circolare esamina la nuova disciplina che prevede, per i soli titolari di reddito d’impresa, di incrementare il costo di acquisto dei beni del 150 % per gli investimenti in beni materiali nuovi adatti alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, e di un incremento del 40 % del costo di acquisto dei beni immateriali strumentali al funzionamento del bene materiale.
Il Piano Nazionale Industria 4.0 ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione delle aziende italiane che vogliono sfruttare le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. La Legge di Bilancio 2017 ha avviato le prime misure di seguito elencate:
Il rafforzamento previsto dall’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 si concretizza nell’introduzione:
Il beneficio dell’iper ammortamento spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato.
Sono esclusi i professionisti.
I beni agevolabili sono elencati nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 e sono raggruppabili in tre categorie:
Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti in:
Il comma 9 della Legge di Bilancio 2017 stabilisce che gli acquisti di beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, effettuati entro il 31/12/2017 ovvero entro il 30/06/2018 a condizione che, entro la data del 31/12/2017, il relativo ordine risulti accettato dal rivenditore e sia avvenuto il versamento di acconti per un importo almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, beneficiano del c.d. Iper ammortamento.
Ai fini della determinazione della spettanza della maggiorazione, l’assegnazione degli investimenti al periodo di validità dell’agevolazione segue le regole della competenza contemplate dall’articolo 109, commi 1 e 2 del T.U.I.R.
Il beneficio consiste nella possibilità di poter effettuare l’ammortamento rilevante ai fini fiscali non sul valore in fattura del bene, ma sullo stesso maggiorato del 150 %. L’articolo 1 al comma 11 della Legge di Bilancio 2017, prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter fruire della maggiorazione del 150 %, ossia, quello della interconnessione del bene al sistema di direzione della produzione dell’azienda. Per interconnessione si intende la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute.
Per il periodo d’imposta 2017, la determinazione degli acconti deve essere effettuata sterilizzando il beneficio dovuto alle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali del periodo d’imposta precedente. Allo stesso modo, in sede di calcolo dell’acconto per il periodo 2018, l’imposta dovuta per il 2017 va rideterminata senza tenere conto dei benefici fiscali relativi al super ammortamento, all’iper ammortamento e alla maggiorazione relativa ai beni immateriali.
Le maggiorazioni non incidono sul costo fiscalmente rilevante del bene per:
Inoltre, il super e l’iper ammortamento relativi ai beni materiali e la maggiorazione del 40 % relativa ai beni immateriali non incidono né sul valore dei beni strumentali, né sulle quote di ammortamento e sui canoni di leasing rilevanti ai fini dell’elaborazione e del calcolo degli studi di settore.
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