Normativa per gli intrattenimenti

In merito agli intrattenimenti è innanzitutto necessario effettuare una distinzione fra:

  • le attività di intrattenimento che implicano la partecipazione attiva all’evento ludico e sono assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti, nonché al regime speciale IVA di cui all’art. 74 co. 6 del DPR 633/72 salvo l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari;
  • le attività di spettacolo che comportano prevalentemente una partecipazione passiva dello spettatore e scontano solo l’IVA secondo i criteri ordinari.

Imposta sugli intrattenimenti

Si riportano, di seguito, gli aspetti principali dell’imposta sugli intrattenimenti (I.S.I.) disciplinata dal DPR 640/72.

Presupposto d’imposta

Sono soggetti all’I.S.I. gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di seguito riportate che si svolgono nel territorio dello Stato:

  • esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio;
  • utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;
  • ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse;
  • esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Soggetti passivi

È soggetto passivo dell’I.S.I. chiunque:

  • organizza gli intrattenimenti e le altre attività individuate dalla tariffa allegata al DPR 640/72;
  • esercita case da gioco.

Base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti

La base imponibile dell’I.S.I., di regola, è costituita, al netto dell’IVA:

  • sia dall’importo dei singoli titoli di accesso venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto;
  • sia dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti;

Costituiscono, inoltre, base imponibile dell’I.S.I.:

  • gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
  • i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
  • l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

Sono escluse dal computo dell’ammontare della base imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell’I.S.I.

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Aliquote dell’imposta sugli intrattenimenti

Le aliquote dell’ISI sono le seguenti:

Punto Tariffa Genere di attività Aliquota ISI
1 Esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti con musica dal vivo non prevalente 16%
2 Utilizzazione degli apparecchi da divertimento utilizzazione ludica strumenti multimediali bigliardo, bowling, go-kart 8%
3 Ingresso nelle sale da gioco o in luoghi adibiti all’esercizio delle scommesse 60%
4 Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati 10%

 

Il versamento dell’I.S.I., salvo casi particolari, è effettuato a mezzo modello F24:

  • per le attività a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno 16 del mese successivo;
  • per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
  • per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell’anno sociale.

Regime speciale IVA per gli intrattenimenti

L’IVA, con riguardo agli intrattenimenti, si applica sulla stessa base imponibile dell’I.S.I. ed è riscossa con le medesime modalità previste per quest’ultima (art. 74 co. 6 del DPR 633/72).

Detrazione forfettizzata

La detrazione di cui all’art. 19 del DPR 633/72 è forfettizzata in misura pari:

  • al 50% dell’IVA relativa alle operazioni imponibili;
  • a 1/3 dell’IVA relativa alle operazioni imponibili, limitatamente alle cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Versamenti

Il versamento dell’IVA per le operazioni in esame è effettuato con le modalità e nei termini previsti per l’I.S.I. (C.M. 7.9.2000 n. 165).

Opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari

Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari dandone comunicazione:

  • all’ufficio SIAE competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare;
  • all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni del DPR 442/97.

L’opzione ha effetto sino a revoca ed è comunque vincolante per un quinquennio.

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Normativa per gli intrattenimenti ultima modifica: 2018-10-06T10:37:40+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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