Lo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come “esterometro”, è la nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 01.01.2019. L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero. La comunicazione deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi.
L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Per individuare i soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia ci si deve attenere a quanto disposto in materia di Iva dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Assonime ha evidenziato che non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:
I soggetti residenti esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di € 2,00 per ogni fattura (con un limite massimo di € 1.000,00 per trimestre).
È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1,00 per ogni fattura, con un limite massimo di € 500,00). Non si applica l’istituto del cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).
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