A partire dal 29 agosto, data di entrata in vigore della Legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), i professionisti hanno l’obbligo di preventivo scritto in merito ai propri compensi.

Obbligo di preventivo scritto

L’articolo 1, comma 150 della legge sulla concorrenza stabilisce infatti che il professionista ha l’obbligo di fornire al proprio cliente sia gli oneri informativi (oneri del professionista, dati della polizza assicurativa) sia un preventivo di massima. Tale comunicazione deve essere fornita “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”.
E’ importante sottolineare che il preventivo deve essere suddiviso fra oneri e spese, anche forfetarie, e compenso relativo all’attività professionale.

Aggiornamento polizza professionale

Il comma 26 dell’articolo 1 stabilisce che le polizze assicurative professionali per la responsabilità civile devono prevedere un periodo di validità della copertura per le richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi alla scadenza della polizza. Naturalmente i fatti illeciti devono risalire al periodo di operatività della copertura assicurativa stessa. Tale disposizione è applicabile anche alle polizze assicurative già in essere, con possibilità di rinegoziare il contratto, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale.

Inoltre il comma 152 dell’articolo 1 obbliga i professionisti iscritti a Ordini e Collegi di comunicare ai propri clienti i titoli posseduti e le specializzazioni eventuali.

Novità per gli avvocati

Per quanto concerne in modo più specifico gli avvocati, il comma 141 del medesimo articolo 1 della Legge 124/2017  interviene sull’obbligo di preventivo scritto di massima, che, se fino al 28 agosto 2017 era dovuto in forma scritta solo in caso di specifica richiesta del cliente, diviene obbligatorio per gli avvocati a prescindere dalla richiesta del cliente stesso.
Inoltre, sempre il comma 141, lettera a) della L. 124/2017 elimina sia il vincolo territoriale legato al domicilio professionale, che doveva essere nella medesima sede dell’associazione tra avvocati, sia l’obbligo per l’avvocato di essere associato a una sola associazione.

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Obbligo di preventivo scritto per i professionisti ultima modifica: 2017-09-01T13:03:31+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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