L’art. 1 commi 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfettario“).

Soggetti ammessi

Il regime forfettario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arti o professioni, ivi incluse le imprese familiari.
Le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR, invece, sono esclusi dal regime.

Requisiti d’accesso a partire dall’1.1.2019

Per effetto delle modifiche della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), a decorrere dal 2019, l’accesso è condizionato al rispetto del solo limite, ragguagliabile ad anno, relativo ai ricavi e compensi dell’anno precedente che viene incrementato a 65.000 euro, per tutte le attività; sono abrogati, invece, i limiti relativi alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali.  
La nuova soglia di 65.000 euro va verificata, dall’1.1.2019, rispetto a quanto incassato nell’anno precedente. Tale criterio opera tanto in caso di primo accesso al regime, quanto in caso di verifica della permanenza nel 2019.

Esercizio di attività contraddistinte da codici ATECO diversi

Per la verifica della soglia di ricavi/compensi in caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici ATECO diversi:

  • fino al 31.12.2018, si assumeva il limite più elevato previsto per le diverse attività esercitate;
  • dall’1.1.2019, si assume la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Condizioni ostative

  1. Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
  2. Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  3. Residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo).
  4. Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (modificato a partire dall’1.1.2019).
  5. Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: 1) partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o 2) controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (modificato a partire dall’1.1.2019) .

Le predette cause ostative vanno verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime.

Durata

Il regime non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione. 

Disapplicazione del regime forfettario

Il regime forfettario viene disapplicato a seguito:

  • della perdita di uno dei requisiti d’accesso, oppure per la verifica di una condizione ostativa;
  • dell’esercizio dell’opzione almeno triennale per il regime ordinario.

L’eventuale fuoriuscita dal regime per perdita dei requisiti o verifica di una condizione ostativa decorre sempre dall’anno successivo.
La fuoriuscita dal regime (volontaria o obbligata per perdita dei requisiti) non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso a seguito dell’opzione oppure dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.

Imposte dirette

Il regime agevolato si basa sulla determinazione forfettaria del reddito imponibile mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa).
La tabella seguente riepiloga i coefficienti di redditività previsti per ciascuna attività.

Tipologia di attivitàCoefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 10 e 11)
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio (codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9)
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81)
40%
Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89)
54%
Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68)
86%
Intermediari del commercio (codice attività 46.1)
62%
Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56)
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88)
78%
Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99)
67%

Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, così come altre tipologie di proventi.

Imposizione sostitutiva

Sul reddito imponibile determinato forfettariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP pari al 15%.

Riduzione dell’imposta sostitutiva per inizio attività

I soggetti che iniziano l’attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell’aliquota d’imposta per i primi 5 anni dell’attività (art. 1 co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell’agevolazione:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non dev’essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

La “mera prosecuzione” si desume dalla contemporanea presenza delle seguenti circostanze:

  • l’attività nuova e quella precedente presentano il medesimo contenuto economico;
  • le attività si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento (localizzazione, strumentazione utilizzata, clientela servita).

Ritenute

I ricavi e i compensi percepiti nel corso del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Nel caso in cui venissero erroneamente operate ritenute da parte del sostituto d’imposta, il contribuente in regime agevolato può scomputarle dall’imposta sostitutiva o dall’IRPEF mediante indicazione nel modello REDDITI PF.

Iva e imposte indirette

I soggetti che applicano il regime forfettario:

  • non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
  • non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

Annotazioni in fattura

Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato devono riportare l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con indicazione della normativa di riferimento, cioè dell’art. 1 co. 54 – 88 della L. 23.12.2014 n. 190.

Imposta di bollo

Sulle fatture emesse va assolta l’imposta di bollo di 2,00 euro, se di importo superiore a 77,47 euro.  
Sono, invece, esentati dal bollo:

  • gli scontrini fiscali;
  • le ricevute fiscali.

Esonero dalla fatturazione elettronica

L’utilizzo del regime forfettario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli della L. 244/2007 e del DM 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (chiarimento reso nel corso di Telefisco 2018).
Di regola, tali soggetti non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, a meno che abbiano comunicato al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario), nel qual caso, ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72, sono tenuti alla conservazione elettronica dei documenti.

Esonero dallo split payment

I soggetti in regime forfettario non applicano lo split payment in quanto l’applicazione di tale meccanismo è esclusa per tutte le operazioni che seguono regimi speciali IVA.

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Regime forfettario 2019 ultima modifica: 2019-01-04T18:00:29+01:00 da Roberto Francesco Orlandi
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2 Comments

  1. 9 Gennaio 2019 at 18:16

    E’ facile sostenere che col 10% della s.r.l. non c’è controllo né diretto né indiretto e che con il 51% il controllo c’è senz’altro.

    Ma restano i casi limite: ad esempio una s.r.l. come da nostra (società di ingegneria) dove i 5 soci hanno tutti il 20%; fermo restando che tutti siamo sotto i 65.000 annui (e che purtroppo la s.r.l. esercita la stessa attività dei soci, con codice ATECO 71.XX ma tale condizione non appare sufficiente a comportare l’esclusione dal regime forfetario) sussiste in tal caso il controllo ostativo?

    • Roberto Francesco Orlandi-Reply
      10 Gennaio 2019 at 10:50

      Direi che al momento non ci sono chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al controllo indiretto. Apparentemente nessuno dei 5 soci esercita un controllo diretto e pertanto potrebbe beneficiare del regime forfettario. Attenderei però una presa di posizione ufficiale che risolva i molteplici dubbi che ad oggi esistono in merito.

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