La bozza del DL Energia ripropone anche per il 2022 la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2022 da persone fisiche, s.s., enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione.

Si tratta di assumere, in luogo del costo di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 14% sul Valore di perizia.

Entro il 15 giugno 2022, un professionista abilitato dovrà redigere una perizia di stima ed il contribuente interessato dovrà versare l’imposta sostitutiva per l’intero ammontare o in caso di rateizzazione la prima delle tre rate annuali previste.

Lo scopo della rivalutazione delle partecipazioni è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione generando un carico tributario ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe ‘sopportare’ in ipotesi ordinaria.

Si precisa che, in caso di rivalutazione di una partecipazione ricevuta per donazione e già rivalutata dal donante, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che i donatori non possono detrarre l’imposta sostitutiva assolta effettuata in precedenza dal soggetto donante. Per maggiori informazioni sulle modalità e tempistiche di versamento dell’imposta sostitutiva, redazione della perizia di stima e analisi costi-benefici vi invitiamo a contattarci.

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Rivalutazione delle partecipazioni ultima modifica: 2022-02-22T17:01:40+02:00 da Serena Tomasetta
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