SUPER AMMORTAMENTO – AMBITO APPLICATIVO

Possono beneficiare del super ammortamento i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • gli investimenti in fabbricati e costruzioni;
  • gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. n. 208/2015.

SUPER AMMORTAMENTO – AGEVOLAZIONE

Il super ammortamento consente, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, di maggiorare del 40% il costo di acquisizione degli investimenti, esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini Irap. È esclusa l’agevolazione per le locazioni operative senza opzione di riscatto.

Sono altresì maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.

SUPER AMMORTAMENTO – EFFETTI

L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap, tramite una variazione in diminuzione permanente nel modello Unico. Pertanto non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite.

La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

L’elaborazione e il calcolo degli studi di settore non è influenzato dalle nuove disposizioni.

L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell’ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell’esercizio del diritto di riscatto.

La maggiorazione in questione, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, può essere dedotta solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione della spettanza della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza. Pertanto, se un impianto viene consegnato durante il periodo di vigenza dell’agevolazione (15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016) ma entra in funzione successivamente, si tratta comunque di un bene agevolato, i cui ammortamenti potranno essere aumentati a partire dal periodo nel quale il bene entra in funzione.

SUPER AMMORTAMENTO – BENI INFERIORI A 516 EURO

Poiché la maggiorazione del 40% opera “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento”, l’Agenzia ritiene che essa non influisca sul limite di 516,46 euro. Pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%.
A titolo esemplificativo, se viene acquistato un bene per un valore di 516 euro, che verrebbe interamente dedotto nell’esercizio, con la maggiorazione del 40% il costo risulterebbe maggiorato a 722,40 euro, superiore al limite di 516,46 euro. In tal caso, il bene “agevolato” può esser dedotto per intero per 722,40 euro.

SUPER AMMORTAMENTO – SOCIETA’ NON OPERATIVE

Secondo l’Agenzia la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con “riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”, e tale maggiorazione, non incrementando il valore fiscale dell’immobilizzazione, non rileva ai fini del test di operatività delle società di comodo.

Inoltre viene confermato che, sempre riguardo la disciplina delle società non operative, la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dall’agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.

SUPER AMMORTAMENTO – REGIMI AGEVOLATI

Il beneficio è estendibile anche ai contribuenti che si avvalgono del regime contabile e fiscale “dei minimi” ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni strumentali agevolabili non sia sottoposto ad alcun procedimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l’acquisto di un bene strumentale concorre per l’intero ammontare (oppure al 50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.

Ovviamente il beneficio non è estendibile invece ai contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, i cui costi non sono altro che una quota ideale prefissata dei ricavi o compensi.

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Super Ammortamento ultima modifica: 2016-02-05T09:18:20+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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