La legge di Bilancio 2018 ha modificato le norme del Tuir e del D.P.R. 633/1972 al fine di variare i requisiti per beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione Iva per l’ acquisto di carburante da autotrazione. Inoltre, dal 1° luglio 2018 sarà abolita la scheda carburante.
Per poter beneficiare della deduzione del costo, secondo quanto previsto nell’articolo 164 del Tuir, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, la deduzione potrà essere: