La legge di Bilancio 2018 ha modificato le norme del Tuir e del D.P.R. 633/1972 al fine di variare i requisiti per beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione Iva per l’ acquisto di carburante da autotrazione. Inoltre, dal 1° luglio 2018 sarà abolita la scheda carburante.
Per poter beneficiare della deduzione del costo, secondo quanto previsto nell’articolo 164 del Tuir, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, la deduzione potrà essere:
L’impresa o il professionista potrà continuare a pagare in contanti l’ acquisto carburante, ma il costo non potrà essere portato in deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Essendo tale obbligo di pagamento tracciato vincolato alla presenza di un veicolo rientrante nell’ambito applicativo dell’articolo 164 del Tuir, le spese sostenute per gli altri autoveicoli, come ad esempio gli autocarri, potranno essere effettuate anche mediante contanti beneficiando comunque della deducibilità del costo.
L’imposta relativa alle spese sostenute per il carburante degli autoveicoli a motore è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’imposta sull’acquisto del mezzo. Tuttavia, è necessario che l’operazione sia provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Tale possibilità di detrazione riguarda tutti i mezzi stradali a motore, compresi gli autocarri e potrà essere pari:
L’impresa o il professionista potrà continuare a pagare in contanti l’ acquisto carburante, ma non potrà beneficiare della detrazione dell’Iva.
La legge di Bilancio 2018, con il comma 926, ha abrogato la disciplina della scheda carburante dal 1° luglio 2018, poiché tale strumento sarà sostituito dalla fattura elettronica che certificherà gli acquisti di carburante per autotrazione.
Per facilitare tale transizione verso strumenti tracciabili, è stata prevista l’attribuzione agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante di un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate.
In riferimento all’ acquisto carburante effettuato da privati, i dati dei corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non sarà necessaria la certificazione dei corrispettivi relativi agli acquisti di carburante effettuati al di fuori dell’esercizio d’impresa o arte e professione.
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