I buoni pasto, comunemente chiamati “ticket”, sono dei mezzi di pagamento per l’acquisto di pasti o prodotti alimentari.
Come sancito dall’art. 5 comma 1 lett. c del DPCM 18.11.2005, i buoni pasto spettano a tutti i dipendenti pubblici, privati e anche a coloro che svolgono una collaborazione coordinata e continuativa (compresi i lavoratori a progetto) durante la giornata di lavoro.
Esistono due varianti di buoni pasto, quelli cartacei e quelli elettronici e hanno un valore che oscilla dai 2 ai 10 euro.
L’erogazione dei buoni pasto (cartacei), fino ad un importo complessivo di 5,29€ al giorno, come stabilito dall’art. 51 c.2 del T.U.I.R., non costituisce reddito da lavoro dipendente per cui su tale importo non si è tenuti né al versamento dei contributi previdenziali né al versamento dell’IRPEF.
Solo nel caso in cui tale valore giornaliero dovesse eccedere l’importo massimo allora il surplus rientrerebbe nel calcolo contributivo e impositivo.
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