I buoni pasto, comunemente chiamati “ticket”, sono dei mezzi di pagamento per l’acquisto di pasti o prodotti alimentari.
Come sancito dall’art. 5 comma 1 lett. c del DPCM 18.11.2005, i buoni pasto spettano a tutti i dipendenti pubblici, privati e anche a coloro che svolgono una collaborazione coordinata e continuativa (compresi i lavoratori a progetto) durante la giornata di lavoro.
Esistono due varianti di buoni pasto, quelli cartacei e quelli elettronici e hanno un valore che oscilla dai 2 ai 10 euro.
L’erogazione dei buoni pasto (cartacei), fino ad un importo complessivo di 5,29€ al giorno, come stabilito dall’art. 51 c.2 del T.U.I.R., non costituisce reddito da lavoro dipendente per cui su tale importo non si è tenuti né al versamento dei contributi previdenziali né al versamento dell’IRPEF.
Solo nel caso in cui tale valore giornaliero dovesse eccedere l’importo massimo allora il surplus rientrerebbe nel calcolo contributivo e impositivo.
Un primo e importante vantaggio fiscale del punto di vista societario e professionale risulta essere la totale deducibilità della spesa, a differenza delle fatture presenti in nota spese, limitatamente deducibili al 75%.
Secondo notevole vantaggio fiscale, come espressamente indicato dalla legge 133 del 2008, è l’intera detrazione ai fini IVA.
Come anticipato esistono sia quelli cartacei che elettronici ma la particolarità non consiste esclusivamente nel formato ma anche nella tassazione.
Infatti per incentivare i buoni pasto elettronici, allo scopo di una maggiore trasparenza fiscale, il fisco ha previsto un importo esentasse giornaliero fino a 7 €, anziché i 5,29 € del cartaceo.
Per capire meglio il funzionamento e il vantaggio dei buoni pasto è bene impostare un esempio veloce e intuitivo facendo però alcune premesse essenziali sulla gestione delle pause pranzo.
Esistono tre alternative diverse per la gestione delle pause pranzo dei propri dipendenti. La somministrazione dei pasti, il pagamento dell’indennità sostitutiva della mensa o il rilascio dei buoni pasto.
TIPOLOGIA | LIMITE MAX | IMPONIBILE FISCALE | IMPONIBILE CONTRIBUTIVO |
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI | Nessuno | No | No |
INDENNITA’ DI MENSA | Nessuno | Si | Si |
BUONI PASTO CARTACEI | Fino a 5,29 € | No | No |
Oltre i 5,29 € | Si per la differenza | Si per la differenza | |
BUONI PASTO ELETTRONICI | Fino a 7,00 € | No | No |
Oltre a 7,00 € | Si per la differenza | Si per la differenza |
Prendiamo in esame questo semplice esempio.
BUONO PASTO | INDENNITA’ SOST. DI MENSA | |
Valore | 5,29 € | 5,29 € |
Inps carico Azienda | 0,00 € | 1,57 € |
TFR, rateo 13/14esima | 0,00 € | 1,26 € |
Irap 3,9% | 0,00 € | 0,32 € |
Ires su Irap | 0,00 € | 0,09 € |
Numero dipendenti | 1 | 1 |
Numero buoni all’anno | 220 | 0 |
Costo Aziendale annuo | 1.155,00 € | 1.868,04 € |
RISPARMIO | 713,04 € |
Da questa confronto inoltre anche il potere d’acquisto del dipendente risulta aumentato infatti a fronte di un’erogazione di 5,29 € senza l’utilizzo dei buoni pasto l’importo spendibile da parte del dipendente risulta essere solo di 3,48 € quindi 1,81 € e stato perso solo per gli oneri a carico del dipendente.
Per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l’art. 52 del TUIR, rinvia alle disposizioni previste dall’art. 51. Pertanto, in generale, le disposizioni fiscali previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai titolari di redditi assimilati, in particolare ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i “lavoratori a progetto”.
Grazie ai chiarimenti contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15.12.04 n. 153, la stessa ha stabilito che i buoni pasto concessi dal committente al collaboratore coordinato e continuativo possono beneficiare dell’esclusione dal reddito assimilato al lavoro dipendente fino all’importo di 5,29 € giornalieri.
La risoluzione 153/2004, infatti, aveva ritenuto necessaria la presenza di un orario di lavoro che comprenda un periodo di pausa giornaliera per il consumo del pasto.
I collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, tuttavia, non sono tenuti a rispettare un orario di lavoro e, quindi, non hanno diritto ad una “pausa pasto”, con la conseguenza di non poter considerare applicabile la parziale esclusione dal reddito, ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR.
Analoghe considerazioni si applicano in relazione alle indennità sostitutive di mensa, alla luce della R.M. 30.3.2000 n. 41.
Se vuoi ricevere ULTERIORI INFORMAZIONI o sei interessato ai NOSTRI SERVIZI, contattaci!
Lascia Un Commento