Nello specifico, un cittadino che conserva la residenza fiscale in Italia (non iscrivendosi all’AIRE), che percepisce redditi da lavoro dipendente, compensi in quanto membro di un consiglio di amministrazione in Lussemburgo e dividendi da società lussemburghese, sarebbe soggetto al seguente trattamento impositivo:
Al comma 2 dell’articolo 15 della Convenzione Italia-Lussemburgo viene disposto che le remunerazioni conseguite nello Stato estero da un residente in Italia, sono imponibili soltanto in Italia se 1) il beneficiario soggiorna in Lussemburgo per un periodo complessivo dell’anno non superiore a 183 giorni e 2) qualora le remunerazioni non siano pagate da un datore di lavoro ivi residente (in Lussemburgo). Diversamente, tali redditi sono tassabili in entrambi gli Stati. Ne consegue che nel caso specifico il reddito da lavoro dipendente svolto in Lussemburgo andrebbe dichiarato (anche) in Italia (unitamente agli altri redditi posseduti e qui prodotti), evidenziando nella dichiarazione il credito per le imposte pagate all’estero in via definitiva, in base all’articolo 165 del Tuir.